sabato 23 luglio 2011
Sono sempre loro
venerdì 4 marzo 2011
Il diritto di indignarsi
"Ciò premesso, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita ... Ed è appena il caso di sottolineare come nell'esercizio del diritto di critica, mirante per definizione non ad informare ma a fornire giudizi e valutazioni personali, ben possano essere adoperate espressioni di commossa partecipazione alla vicenda che si racconta e di indignazione nei confronti di determinate situazioni che si siano venute oggettivamente a determinare"
martedì 1 marzo 2011
Contrordine compagni?
giovedì 15 ottobre 2009
L'influenza dei porcelli ....(upgraded)
Aggiornamento del 16 ottobre:
ringrazio Nicola per la precisazione (e il link): il vaccino non è sperimentale, anche se lo era ancora quando i governi dei principali paesi si sono affrettati ad ordinarne decine di milioni di dosi.
Il problema delle influenze di origine animale può essere molto serio, in quanto - trattandosi di influenze 'nuove' per l'uomo - non ci sono ancora soggetti naturalmente immunizzate e possono avere una diffusione rapidissima.
L'influenza suina è poi 'parente' della famigerata influenza spagnola, che nel 1918 fece milioni di morte pertanto certamente da non sottovalutare (anche se pare che la gran parte dei morti fosse stato allora causato dalle complicanze batteriche della malattia, ora curabili) .
Per tale ragione, in occasione di una precedente comparsa di un virus dello stesso ceppo (nel 1974 negli USA) ,si procedette ad una vaccinazione di massa poi presto sospesa in quanto, non solo la pandemia non si manifestava, ma - oltretutto - il vaccino fu ritenuto responsabile di gravi complicanze (circa in un caso ogni 100.000).
Anche allora la vaccinazione di massa fu preceduta da una massiccia campagna sui media ...
Ora lungi da me criticare le autorità sanitarie per l'attenzione con cui hanno seguito lo sviluppo della malattia, ma trovo che la copertura mediatica sia stata a tutti gli effetti terroristica, con servizi giornalistici 'sparati' in prima serata al telegiornale sia ai primi focolai nel mondo, sia ai primi sfortunati decessi in Italia, nonostante già da quest'estate le cifre indicassero percentuali di mortalità inferiori a quelle dell'influenza normale .....
lunedì 29 dicembre 2008
Privacy e libertà di espressione
"Come emerge in particolare dal trentasettesimo ‘considerando’ della direttiva [95/46/CE - n.d.r.], l’art. 9 di quest’ultima persegue la finalità di conciliare due diritti fondamentali, vale a dire, da un lato, la tutela della vita privata e, dall’altro, la libertà di espressione. Tale compito incombe agli Stati membri.... Nella prospettiva di conciliare questi due «diritti fondamentali» ai sensi della direttiva, gli Stati membri sono chiamati a prevedere determinate deroghe o limitazioni alla tutela dei dati, e quindi del diritto alla vita privata, previste nei capi II, IV e VI di detta direttiva. Ề consentito procedere a tali deroghe esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, rientranti nel diritto fondamentale della libertà d’espressione, soltanto nei limiti in cui esse risultino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà d’espressione.... Onde tener conto dell’importanza riconosciuta alla libertà d’espressione in ogni società democratica, da un lato occorre interpretare in senso ampio le nozioni ad essa correlate, tra cui quella di giornalismo. Dall’altro, e per ottenere un equilibrato contemperamento dei due diritti fondamentali, la tutela del diritto fondamentale alla vita privata richiede che le deroghe e le limitazioni alla tutela dei dati previste ai summenzionati capi della direttiva debbano operare entro i limiti dello stretto necessario..... come emerge dai lavori preparatori della direttiva, le esenzioni e le deroghe di cui all’art. 9 della direttiva si applicano non solo alle imprese operanti nel settore dei media ma anche a chiunque svolga attività giornalistica".L'interessante è, oltre al principio in se, è il fatto che la sentenza è stata resa con riferimento al caso di una società (finandese) che vendeva - letteralmente - i dati delle dichiarazioni dei redditi di quel paese.
Non voglio rivangare le polemiche sulla decisione di Visco - comunque politicamente inopportuna, dato il periodo post elettorale - ma evidenziare come la materia della tutela dei dati vada approcciata - specie dove suscettibile di limitare la libertà di esprimersi (e di conoscere) dei cittadini - in materia meno 'emotiva' di quanto si faccia in Italia, dove la "privacy" (comunque la si voglia pronunciare: "pràivasi" all'americana o "prìvasi" all'inglese) è vissuta sempre come un'assoluto e il "bilanciamento degli interessi" è stato posto sotto chiave, gelosamente custodito dall'Autorità.
In ogni caso la "libertà di stampa" non è un sinonimo di "libertà della stampa", ma va riconosciuta a ogni cittadino e a tutti gli strumenti di espressione.
Poi la smetto ... è tardi e, come disse Rossella, domani è un altro giorno.
mercoledì 15 ottobre 2008
Diritto di critica e provocazioni (updated: se sei un politico posso darti del 'rimbambito')
"la libertà giornalistica può includere la possibilità di utilizzare una certa quantità di provocazione. Inoltre, le espressioni utilizzate dal denunciante non hanno portato ad abusi e non dovrebbero essere considerate gratuitamente offensive, essendo infatti in relazione con la situazione che commentavano".Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo
del 17 luglio 2008
In materia di critica politica la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: "l'uomo pubblico e' esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse delle sue azioni suscitano nei cittadini" al punto di mandare assolto un Sindaco che era finito sotto processo per ingiuria per essersi rivolto , durante un Consiglio comunale, ad un consigliere d'opposizione dicendogli: "ho dimenticato per un attimo che lei e' il solito rimbambito".
La Corte di Cassazione ha ritenuto che "si sia trattato della manifestazione, con toni indubbiamente forti, di una critica all'iniziativa politica del consigliere d'opposizione verificatasi all'interno di una discussione nell'ambito del Consiglio comunale, con l'utilizzo di una espressione che non aveva superato il livello della continenza tipico della polemica politica".
lunedì 1 settembre 2008
Blog e stampa. Qualche considerazione sul "caso Ruta"
C'è chi parla di una sentenza contro la libertà di espressione, di una sentenza contro i blog, di un'ulteriore colpa di questo governo, di un provvedimento liberticida dei governi di sinistra ....
Beh forse un po' di tutto e un po' di niente.
Due osservazioni, comunque:
1) La sentenza non afferma che i blog in sé debbano ottenere registrazioni preventive. Ne riporto uno stralcio:
"Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione".2) La sentenza è discutibile, ma non "sballata", come convengono Guido Scorza e, con qualche altra sfumatura, Daniele Minotti.
In realtà la sentenza fa esplodere un'incertezza che durava da diversi anni, frutto di una legislazione - nella migliore delle ipotesi - pasticciona,
Abbiamo una legge 61/2001 che crea la nozione di "prodotto editoriale" senza darne una definizione organica, si preoccupa di escludere i "prodotti editoriali" aziendali (anche destinati alla comunicazione al pubblico), ma non "prodotti personali" (definizione mia).
Abbiamo poi un decreto con una disposizione "correttiva" (o interpretativa") che non menziona espressamente la normativa sulla quale interviene e comunque non menziona le attività "personali" (bella forza: la norma esentativa è inserita nella disciplina delle "società dell'informazione" ....).
La portata di questa sentenza, se fosse confermata, comunque non sarebbe semplicissima da gestire, visto che - se la registrazione, a certe condizioni, è esclusa - resterebbe sempre la disciplina degli stampati con l'indicazione dell'anno, del luogo di stampa e della denominazione dello "stampatore" (sic) come adattare la disciplina della stampa del 1948 a internet?. In ogni caso i blog con aggiornamento quotidiano rischierebbero comunque di essere qualificati come "quotidiani", appunto .....
Mah .... E' un discorso complesso e si fa tardi.
Nei prossimi giorni vedremo sicuramente molti altri commenti.
lunedì 9 giugno 2008
I giornalisti e il segreto istruttorio
Sul divieto di effettuare intercettazioni telefoniche è inutile dilungarsi. E' - per lo meno per me - di tutta evidenza che l'intento sia, più che quello di tutelare la privacy dei cittadini, quello di bloccare le indagini per reati finanziari e contro la pubblica amministrazione, oltre che quello di tutelare la "faccia" dei nostri politici. L'utilità delle intercettazioni a fronte di abusi anche gravissimi sono dimostrate da recenti episodi di cronaca e stupisce che - stando alle anticipazioni giornalistiche ad oggi disponibili - nella lista dei reati per i quali le intercettazioni saranno ancora consentire manchino (oltre ai reati di cui sopra) i reati di droga e i sequestri di persona ....
Con riferimento, invece, alla pubblicazione di atti coperti da segreto istruttorio, vorrei segnalare una recente sentenza della Corte di giustizia per i diritti umani in tema di diritto di cronaca e segreto istruttorio, la sentenza 7 giugno 2007 (procedimento 1914/2002).
I fatti: due giornalisti vengono condannati per aver pubblicato un libro relativamente ad uno scandalo (riguardanti, tra l'altro, un programma di intercettazioni illegali disposto dal governo francese) basato su atti della successiva inchiesta della magistratura. Nel libro venivano infatti riportati - tra l'altro - i contenuti di processi verbali di dichiarazioni rese all'autorità inquirenti.
La difesa dei giornalisti è basata :
- sul fatto che le notizie pubblicate e gli stralci delle dichiarazioni fossero state diffusi dalle stesse persone ascoltate dagli inquirenti;
- sulla circostanza che i fatti riportati nel libro fossero ormai noti al pubblico al momento della pubblicazione del libro;
- sulla indubbia notorietà dei personaggi menzionati e sull'altrettanto indubbio interesse pubblico a conoscere tali fatti (e gli atti che li documentano).
Innanzitutto la Corte riconosce la legittimità e opportunità di accordare una particolare tutela al segreto degli atti delle inchieste penali, sia nell'interesse del regolare svolgimento delle inchieste stesse, sia a tutela della presunzione di innocenza degli imputati.
Tuttavia la Corte osserva che occorre valutare con la massima prudenza la necessità di punire, per reato di violazione del segreto istruttorio o di segreto professionale, dei giornalisti che partecipano ad un dibattito pubblico di notevole importanza (come pacificamente nel caso in questione), e che - in generale - esercitano inoltre la funzione di “cani da guardia” della democrazia. L'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo tutela, infatti, il giornalista che pubblichi secondo correttezza fatti veri e seriamente accertati.
La Corte ha così ritenuto che il giornalista meriti tutela anche di fronte ad una violazione del segreto istruttorio, in particolare, quando di fatto le informazioni propalate erano di fatto già diventate pubbliche per fatto di terzi e gli stralci di atti sono state comunque pubblicati nell'ambito dell'esercizio di un diritto di cronaca altrimenti corretto e solo per corroborare e documentare i fatti pubblicati.
martedì 6 maggio 2008
Diritto di cronaca e dichiarazioni diffamatorie di terzi
A proposito della polemiche seguite alla recente trasmissione di Michele Santoro:"Il giornalista che, assumendo una posizione imparziale, riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi può essere scriminato [*] in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sé” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore. L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati.
Per distinguere il lecito dall’illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, essendo evidente che in questo ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen.."
[*] "scriminato": espressione legalese che significa "esonerato da responsabilità"
lunedì 24 marzo 2008
Tutto il mondo è paese? Salari, produttività e prezzi
Leggo oggi su Washington post un articolo che mi fa riflettere. Non perché dice cose nuove, ma perché parla di cose ovvie, tanto ovvie che sono vere sia qui che oltreoceano.
Il tema dell'articolo è che i lavoratori americani, nonostante l'aumento di produttività, stanno subendo una diminuzione del potere d'acquisto dovuto all'aumento notevole dei costi della sanità.
Già, perché il costo della sanità è tanto aumentato da pesare sul costo del lavoro per più del 30% con l'effetto di ridurre i soldi disponibili per gli stipendi netti, sia a seguito dell'aumento della parte a carico del datore di lavoro nei piani di assistenza privati inseriti nei contratti di lavoro sia per l'aumento dei contributi stessi a carico dei lavoratori.
Lasciamo stare osservazioni sul fatto che una sanità in larga parte privata non sembri preservare da aumenti di costi (anzi) e sulla notizia che, per migliorare la capacità dei lavoratori di spuntare condizioni migliori dalle assicurazioni private tramite la contrattazione collettiva, i vari candidati alla presidenza spingano per una maggior sindacalizzazione delle imprese (in netta controtendenza con le spinte nostrane ...).
Il fatto è che da noi, dopo anni di idillio in cui l'Istat ci diceva che gli stipendi correvano più dell'inflazione e il sole 24 ore e il corriere della sera ci dicevano che era necessario ridurre (“moderare”) gli stipendi in linea con altri paesi per aumentare la competitività, ci accorgiamo di avere gli stipendi più bassi d'Europa (senza avere aumentato la competitività, che dipende anche da fattori organizzativi e tecnologici in larga parte ignorati) con , tra l'altro, l'effetto di una più limitata capacità di assorbimento del nostro “mercato interno”, il primo mercato delle imprese italiane......
Ora la ricetta per la soluzione della situazione interna, al limite per famiglie che guadagnino 1500/2000 euro al mese, ossia la grande maggioranza dei salariati, è quella di legare gli aumenti all'aumento della produttività.
Ben venga l'aumento della produttività, ma la produttività dipende (vedi sopra ) da fattori diversi e non tutti legati alla prestazione del singolo (che comunque deve fare la sua parte, ci mancherebbe altro).
Sorvoliamo anche su quanto acutamente osserva dalle8alle5 (che comunque vi invito a leggere), ma dal punto di vista delle famiglie la battaglia è persa in partenza (America docet) se non si riescono a mettere sotto controllo una serie di costi essenziali, come quelli legati – appunto - alla sanità, agli alimentari, alle case ... etc.
Intendiamoci: la sfida della produttività ci riguarda tutti e va perseguita, ma non pigliamoci per il .....
mercoledì 19 marzo 2008
La rilevanza costituzionale della satira

"La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; tale diritto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero.
Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. La satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica che, in modo particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. La peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell’inverosimiglianza e dell’iperbole per destare il riso e sferzare il costume. Insomma, la satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità.
Mentre l’aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità offensiva della reputazione, dell’onore e del prestigio, diversamente deve dirsi in caso di apparente attendibilità di tali fatti. Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito. Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira – in particolare di quella esercitata in forma grafica – è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell’espressione. In questo ambito concettuale è stato affermato – soprattutto dalla giurisprudenza penale della Suprema Corte – che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non va riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio. Più particolarmente è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all’immagine pubblica del personaggio, si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale o nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l’attività professionale da loro svolta attraverso l’allusione a condotte lesive del dovere funzionale di imparzialità.
Il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva, posto che per sua natura la critica non può che essere fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti. Per essere legittima e prevalere sul diritto alla reputazione dei singoli il diritto di critica deve essere esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall’ordinamento positivo. Occorre, cioè, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito; bilanciamento da ravvisarsi nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critiche, che è presupposto da essa ed è perciò fuori di essa, bensì di quella determinata interpretazione del fatto."
sabato 8 marzo 2008
Google e l'obbligo di sorveglianza

Una pronuncia del 20 febbraio 2008 del Tribuanale di Commercio di Parigi ha condannato google video per la messa a disposizione di un filmato dopo la notizia dell'illieceità del medesimo .
In sintesi: una casa editrice aveva contestato a google video che una propria opera era accessibile tramite i servizi di quest'ultima. Google video aveva quindi prontamente comunicato di aver rimosso l'opera, ma - come risultato da successivi controlli - detta opera continuava ad essere disponibile tramite google video.
La corte francese ha riconosciuto a google video la qualifica di "hosting provider" ai fini dell'applicazione della disciplina di favore prevista dalle direttive europee in tema di limitazione di responsabilità di contenuti caricati autonomamente da terzi e in tema di assenza di obbligo generale di sorveglianza (la stessa disciplina, tra l'altro, applicabile in Italia). Tuttavia, non senza un certo compiacimento per il gioco di parole, il tribunale ha ritenuto che "Attendu que si l’hébergeur n’est pas tenu à une obligation de surveillance générale, il est tenu à une obligation de surveillance, en quelque sorte particulière, à partir du moment où il a eu connaissance du caractère illicite du contenu" e cioè che il fornitore di servizi di " hosting" ("hébergeur") non è tenuto ad un obbligo di sorveglianza generale, ma - comunque - è tenuto ad una sorta di obbligo di sorveglianza particolare dal momento della conoscenza del carattere illecito del contenuto reso disponibile in rete.
Fatta la legge, trovato l'inganno?
Lungi da me sostenere tesi che propugnano la "libertà" di internet dalle regole e dal diritto. Secondo me non può esistere libertà senza regole e senza diritto, anzi la libertà senza regole e, in particolare la libertà dalle regole, mi fa orrore perchè - se ci pensate bene - i risultato della libertà dalle regole è niente più e niente meno della "legge della giungla", ossia l'arbitrio del più forte. L'importante è che le regole siano chiare (possibilmente giuste) e note in anticipo.
La disciplina europea che regola la responsabilità e gli obblighi di intervento dei fornitori di servizi di "hosting" (ossia dei fornitori di "spazio web", opposti - a questi fini - ai fornitori dei "contenuti", ossia gli autori e gli "editori" in senso più tradizionale) è nata proprio da un caso francese (il caso "altern.org") per chiarire che il fornitore di spazio web che non sia anche l'autore o l'editore dei contenuti (editore inteso come il soggetto che comunque determina che cosa va pubblicato) non sono non è responsabile del contenuto (non suo), ma non è nemmeno tenuto a vigilare (e a filtrare) i contenuti da altri resi disponibili tramite i suoi servizi.
Alla base della disciplina, oltre all'esigenza di chiarimento (e di giustizia), vi è anche anche la considerazione, assolutamente empirica e di buon senso, che un filtraggio dei contenuti è in pratica impossibile.
Ora purtroppo si sta affermando l'atteggiamento che vede i fornitori di servizio di accesso a internet (ancora più lontani dal controllo di contenuti dei fornitori di servizi di "hosting") eretti a guardiani delle possibili violazioni dei loro utenti.
Capisco la preoccupazione di chi vede un'opera protetta riapparire a più riprese nei motori di ricerca nonostante ripetuti interventi, ma a mio avviso un obbligo di sorveglianza, giuridicamente, non esiste e non lo si può fondare sui giochi di parole e sugli aggettivi di una normativa che non è realmente esentativa (anzi, sotto certi aspetti ha chiarito l'esistenza di obblighi di intervento successivi, prima non pacifici) che non possono supplire alla mancanza di una norma sostanziale che fondi la responsabilità che si intende affermare.
Sto andando troppo sul tecnico......
Buon week end.
lunedì 10 dicembre 2007
Libertà di stampa e riservatezza delle fonti
Interessante sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo:.....il diritto del giornalista a non rivelare le sue fonti informative non può essere considerato come un privilegio da riconoscere o non a seconda del carattere lecito o illecito della fonte, ma costituisce parte della libertà di stampa e deve essere trattato con la massima attenzione, ancor più nel caso del ricorrente, dove gli indizi erano vaghi e fondati su voci non corroborate
In generale, la" necessità" di una qualsiasi restrizione all'esercizio della libertà di espressione deve essere stabilita in modo convincente. Certo, è demandato alle autorità nazionali valutare in primo luogo se esiste un "bisogno sociale imperioso" suscettibile di giustificare questa restrizione, esercizio per il quale beneficiano di un certo margine di apprezzamento".
giovedì 15 novembre 2007
Alta tensione
Abbiamo visto tutti le immagini degli scontri di domenica.Impressionanti, specie quelle di Roma dove sono state attaccate caserme di polizia.
E' di oggi la notizia dell'ordinanza di custodia cautelare per alcuni imputati degli scontri ai quali sarebbe stata contestata l'aggravante del terrorismo.
"Si è voluto creare paura tra la gente. Si è tentato di condizionare i pubblici poteri dello Stato". avrebbe concluso il gip Enrico Imprudente.
Mah, più penso, meno mi convince.
E' vero, sono stati disordini estesi, 'cattivi' e - entro un certo limite - coordinati, ma il fine di "eversione" o di "terrorismo" non lo vedo.
Parliamoci chiaro, negli anni del terrorismo, quello vero, comportamenti come questi (che avvenivano anche allo stadio, perchè, dopo il sabato alla manifestazione, certi soggetti si trovavano alla domenica alla partita e ....) non attiravano questi giudizi.
Ma ora diventano un'emergenza nazionale.
Fanno così paura? Minacciano lo stato? Addirittura?
Cosa dovremmo dire allora dei tassisti che con le loro manifestazioni hanno fatto veramente fare dietro front al governo?
Facendo le debite proporzioni con gli anni '70/'80 e con sincero dispiacere per i poliziotti che le hanno prese, questi a mala pena minacciano lo 'starsystem' del calcio (ma fanno poco anche a quello, che ormai vive più che altro di TV) . E proprio la TV ha molta responsabilità nel montare rapidissimo di questa violenza alla quale fornisce sempre ottima copertura, cassa di risonanza e accesso sicuro al "prime time" ...
Mah, c'è molta tensione, molto allarme e intanto i problemi reali del paese ....
mercoledì 14 novembre 2007
Giornalisti e sequestri "esplorativi"
Interessante e recentissima sentenza della Corte di Cassazione in tema di sequestri nei confronti di giornalisti: Sentenza n. 40380 del 31 maggio 2007 - depositata il 31 ottobre 2007.
Il caso in breve: nel corso di un'indagine per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, veniva disposto dalla Magistratura un decreto di sequestro avente ad oggetto sia il computer che l' "area server" di un giornalista (non indagato)
Il sequestro veniva eseguito tramite l'acquisizione di copia dell'intero contenuto dell'hard disk del computer e dell' "area server" del giornalista, ripeto, non indagato.
Il giornalista ricorreva per far valere l'illiceità dell'acquisizione. Saltiamo alcune tecnicalità della vicenda, che evidenziano però aspetti paradossali nell'esito del ricorso, opportunamente evidenziati e stigmatizzati dalla Corte di Cassazione che dà ragione al giornalista. In sintesi la Suprema Corte evidenzia che non sono giustificate "... a soli fini esplorativi, indiscriminate e pesanti intrusioni nella sfera personale di giornalista attraverso l'acquisizione di tutto il materiale informatico posseduto e attinente alla sua professione" e che le norme del codice di rito impongono la massima cautela nell’utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del sequestro onde evitare un sostanziale aggiramento della disciplina posta a garanzia del segreto professionale.
lunedì 12 novembre 2007
Google Video sotto tiro ...

Pochi giorni dopo la sentenza su Wikipedia, la giurispudenza francese affronta nuovamente il tema della responsabilità dei fornitori di servizi di hosting su internet e, questa volta "pizzica" Google Video.
I fatti: un fim veniva caricato su Google Video senza l'assenso del titolare dei diritti e - previa diffida di questo - veniva tempestivamente rimosso. Successivamente alla rimozione, qualcuno però caricava di nuovo il filmato su Google Video, una seconda volta, poi una terza, una quarta e infine una quinta.
Google Video viene trascinato in tribunale.
Il tribunale (il Tribunal de grande instance de Paris, sentenza del 19 ottobre 2007) ha riconosciuto che Google Video non doveva essere ritenuto editore ma semplice fornitore di servizi di hosting e quindi non potesse essergli mosso alcun rilievo per la prima "pubblicazione". Tuttavia le successive pubblicazioni erano comunqe avvenuto dopo un esplicito avviso e il Tribunale ha ritenuto Google Video responsabile per non averpreso alcuna misura per impedire questa nuova pubblicazione.
Insomma, l'obbligo di sorveglianza "uscito dalla porta è rientrato dalla finestra"?
Parrebbe di sì, anche se non si può dar torto alla sentenza, attesa la reiterazione degli eventi. Le conseguenze per l'attività degli hosting provider non sono perà facili da prevedere, data la difficoltà pratica di individuare nel concreto il discrimine tra condotta dovuta e insesigibilità di un'attività di prevenzione di crimini altrui.

