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sabato 23 luglio 2011

Sono sempre loro

Il bilancio dell'attacco terroristico di ieri a Oslo si fa sempre più pesante: 91 morti, in gran parte adolescenti e giovani che presenziavano ad un raduno politico nei dintorni della capitale.

Una tragedia terribile, che per un attimo ha scalzato dalle prime pagine dei nostri giornali i titoli "urlati" sulle miserie della nostra politica.

Ma la politica non è rimasta lontana da questa tragedia, anzi ...

E così i giornali della destra italiana (non chiedetemi di chiamarli di "centro destra": di moderato non hanno mai avuto proprio nulla) si sono buttati a capofitto sulla notizia e hanno sparato titoli in prima pagina che non danno adito a dubbi: i colpevoli sono i terroristi arabi (e i "buonisti" che li favoriscono).

Guarda caso (la sfortuna alle volte ...) è poi emerso che l'attentatore non è un arabo, ma un bianco (norvegese), cristiano e anti-islamico e che le vittime sono i "buonisti" stessi (la maggior parte delle vittime sono ragazzi del raduno del partito laburista).

In sostanza è emerso che l'attentatore è proprio della stessa matrice ideologica di questi articoli de Il giornale, Libero e il Foglio.

Così la Norvegia finisce per piangere le vittime di una follia indirizzata proprio dalle ideologie che teorizzano l'attacco all'Europa da orde di Arabi (che peraltro hanno già abbastanza problemi a casa propria da non avere molto tempo da dedicarci ...).

Inventare allarmi è notoriamente una politica che aiuta a nascondere i problemi veri, ma questa volta sta contribuendo a creare problemi nuovi ...

venerdì 4 marzo 2011

Il diritto di indignarsi

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n. 4248 del 22 febbraio 2011:
"Ciò premesso, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita ... Ed è appena il caso di sottolineare come nell'esercizio del diritto di critica, mirante per definizione non ad informare ma a fornire giudizi e valutazioni personali, ben possano essere adoperate espressioni di commossa partecipazione alla vicenda che si racconta e di indignazione nei confronti di determinate situazioni che si siano venute oggettivamente a determinare"
Bene. Meno male che la Corte di Cassazione ci ricorda che abbiamo il diritto di indignarci, e pure il diritto di esprimerla, questa indignazione, e di darvi voce accorata.

Ma quanti si ricordano ancora di indignarsi di fronte ad una gestione della cosa pubblica così incurante e scellerata?
 

martedì 1 marzo 2011

Contrordine compagni?

La sentenza 7155 del 2011 della Corte di Cassazione, depositata solamente il 24 febbraio 2011, sta già facendo scalpore. 

Siamo sempre stati abituati a pensare che la stampa non si sequestra, salvi i casi eccezionali previsti dalla legge e d'altronde così e scritto sulla Carta Costituzionale.

Adesso spunta questa sentenza, segnalata dal sempre attento Marco Scialdone, che evidenzia la novità di quanto ora sostenuto dalla Suprema Corte, secondo la quale il divieto costituzionale di sequestro nei confronti della stampa non si applica al sequestro preventivo, ossia al sequestro motivato con l'esigenza di evitare che il reato (nel caso in questione, una diffamazione)  giunga ad ulteriori conseguenze.

Una bella 'novità', resa poi in un caso in cui (sequestro di blog) la questione dell'applicabilità della legge sulla stampa non aveva alcuna rilevanza (la questione  aveva già formato oggetto della sentenza 10535/2008).

Quale la motivazione? In sintesi si sostiene che l'art.21 della Costituzione non poteva riferirsi al sequestro preventivo (il sequestro operato per impedire che si protraggano o aggravino le conseguenze del reato), introdotto nel nostro ordinamento solo con il codice Vassalli del 1998, ma solo al sequestro probatorio (ossia al sequestro finalizzato solo ad acquisire le prove del reato), unica forma prevista al tempo della Carta Costituzionale.

L'argomentazione è, però, insostenibile: innanzitutto non è vero che prima del 1998 in Italia non esistessero i sequestri preventivi: esisteva  il "sequestro penale" che aggiungeva alle funzioni del sequestro probatorio le funzioni di prevenzione dei reati. Si sequestravano già allora le merci alterate o contraffatte, gli esplosivi, gli oggetti pericolosi, la stampa pornografica .. etc,. anche quando ai fini probatori erano sufficienti i verbali di ispezione o perquisizione ... Chi ha la mia età, poi,  ricorda bene, i "pretori d'assalto" che  - in tempi più recenti - dell'uso preventivo del sequestro ne fecero un fenomeno di costume e qualche volta di colore ....

Ma l'argomento letterale è insuperabile: la Carta Costituzionale prevede che il sequestro sia previsto da una norma espressa di legge che deve inoltre  indicare per quali delitti il sequestro può essere consentito e nemmeno implicitamente l'emanazione del codice Vassalli ha ampliato i casi di sequestrabilità della stampa.

E la chicca sono le tre sentenze citate dalla Corte di Cassazione a supporto della posizione espressa: delle tre solo la prima (del 2006) sostiene (in motivazione, poichè la massima ufficiale non la evidenzia) la tesi della sequestrabilità: le due più recenti si esprimono in senso assai netto per l'opinione contraria.

Bah ...
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giovedì 15 ottobre 2009

L'influenza dei porcelli ....(upgraded)



Stiamo per spendere milioni di euro per comprare un vaccino sperimentale che rischia di essere ben più dannoso della malattia che deve curare e qualcuno dubita ancora che il consenso dell'opinione pubblica possa essere manipolato?

Aggiornamento del 16 ottobre:

ringrazio Nicola per la precisazione (e il link): il vaccino non è sperimentale, anche se lo era ancora quando i governi dei principali paesi si sono affrettati ad ordinarne decine di milioni di dosi.

Il problema delle influenze di origine animale può essere molto serio, in quanto - trattandosi di influenze 'nuove' per l'uomo - non ci sono ancora soggetti naturalmente immunizzate e possono avere una diffusione rapidissima.

L'influenza suina è poi 'parente' della famigerata influenza spagnola, che nel 1918 fece milioni di morte pertanto certamente da non sottovalutare (anche se pare che la gran parte dei morti fosse stato allora causato dalle complicanze batteriche della malattia, ora curabili) .

Per tale ragione, in occasione di una precedente comparsa di un virus dello stesso ceppo (nel 1974 negli USA) ,si procedette ad una vaccinazione di massa poi presto sospesa in quanto, non solo la pandemia non si manifestava, ma - oltretutto - il vaccino fu ritenuto responsabile di gravi complicanze (circa in un caso ogni 100.000).

Anche allora la vaccinazione di massa fu preceduta da una massiccia campagna sui media ...

Ora lungi da me criticare le autorità sanitarie per l'attenzione con cui hanno seguito lo sviluppo della malattia, ma trovo che la copertura mediatica sia stata a tutti gli effetti terroristica, con servizi giornalistici 'sparati' in prima serata al telegiornale sia ai primi focolai nel mondo, sia ai primi sfortunati decessi in Italia, nonostante già da quest'estate le cifre indicassero percentuali di mortalità inferiori a quelle dell'influenza normale .....

lunedì 29 dicembre 2008

Privacy e libertà di espressione


"Come emerge in particolare dal trentasettesimo ‘considerando’ della direttiva [95/46/CE - n.d.r.], l’art. 9 di quest’ultima persegue la finalità di conciliare due diritti fondamentali, vale a dire, da un lato, la tutela della vita privata e, dall’altro, la libertà di espressione. Tale compito incombe agli Stati membri.... Nella prospettiva di conciliare questi due «diritti fondamentali» ai sensi della direttiva, gli Stati membri sono chiamati a prevedere determinate deroghe o limitazioni alla tutela dei dati, e quindi del diritto alla vita privata, previste nei capi II, IV e VI di detta direttiva. Ề consentito procedere a tali deroghe esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, rientranti nel diritto fondamentale della libertà d’espressione, soltanto nei limiti in cui esse risultino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà d’espressione.... Onde tener conto dell’importanza riconosciuta alla libertà d’espressione in ogni società democratica, da un lato occorre interpretare in senso ampio le nozioni ad essa correlate, tra cui quella di giornalismo. Dall’altro, e per ottenere un equilibrato contemperamento dei due diritti fondamentali, la tutela del diritto fondamentale alla vita privata richiede che le deroghe e le limitazioni alla tutela dei dati previste ai summenzionati capi della direttiva debbano operare entro i limiti dello stretto necessario..... come emerge dai lavori preparatori della direttiva, le esenzioni e le deroghe di cui all’art. 9 della direttiva si applicano non solo alle imprese operanti nel settore dei media ma anche a chiunque svolga attività giornalistica".
L'interessante è, oltre al principio in se, è il fatto che la sentenza è stata resa con riferimento al caso di una società (finandese) che vendeva - letteralmente - i dati delle dichiarazioni dei redditi di quel paese.

Non voglio rivangare le polemiche sulla decisione di Visco - comunque politicamente inopportuna, dato il periodo post elettorale - ma evidenziare come la materia della tutela dei dati vada approcciata - specie dove suscettibile di limitare la libertà di esprimersi (e di conoscere) dei cittadini - in materia meno 'emotiva' di quanto si faccia in Italia, dove la "privacy" (comunque la si voglia pronunciare: "pràivasi" all'americana o "prìvasi" all'inglese) è vissuta sempre come un'assoluto e il "bilanciamento degli interessi" è stato posto sotto chiave, gelosamente custodito dall'Autorità.

In ogni caso la "libertà di stampa" non è un sinonimo di "libertà della stampa", ma va riconosciuta a ogni cittadino e a tutti gli strumenti di espressione.

Poi la smetto ... è tardi e, come disse Rossella, domani è un altro giorno.

mercoledì 15 ottobre 2008

Diritto di critica e provocazioni (updated: se sei un politico posso darti del 'rimbambito')

"la libertà giornalistica può includere la possibilità di utilizzare una certa quantità di provocazione. Inoltre, le espressioni utilizzate dal denunciante non hanno portato ad abusi e non dovrebbero essere considerate gratuitamente offensive, essendo infatti in relazione con la situazione che commentavano".
Sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo
del 17 luglio 2008


Aggiormento del 16 ottobre:

In materia di critica politica la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che: "l'uomo pubblico e' esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse delle sue azioni suscitano nei cittadini" al punto di mandare assolto un Sindaco che era finito sotto processo per ingiuria per essersi rivolto , durante un Consiglio comunale, ad un consigliere d'opposizione dicendogli: "ho dimenticato per un attimo che lei e' il solito rimbambito".
La Corte di Cassazione ha ritenuto che "si sia trattato della manifestazione, con toni indubbiamente forti, di una critica all'iniziativa politica del consigliere d'opposizione verificatasi all'interno di una discussione nell'ambito del Consiglio comunale, con l'utilizzo di una espressione che non aveva superato il livello della continenza tipico della polemica politica".


lunedì 1 settembre 2008

Blog e stampa. Qualche considerazione sul "caso Ruta"

Ieri sera Daniele Minotti ha pubblicato la motivazione della sentenza e subito si è (ri)acceso il dibattito.

C'è chi parla di una sentenza contro la libertà di espressione, di una sentenza contro i blog, di un'ulteriore colpa di questo governo, di un provvedimento liberticida dei governi di sinistra ....

Beh forse un po' di tutto e un po' di niente.

Due osservazioni, comunque:

1) La sentenza non afferma che i blog in sé debbano ottenere registrazioni preventive. Ne riporto uno stralcio:

"Pertanto diverso può essere l’uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l’obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione".
2) La sentenza è discutibile, ma non "sballata", come convengono Guido Scorza e, con qualche altra sfumatura, Daniele Minotti.

In realtà la sentenza fa esplodere un'incertezza che durava da diversi anni, frutto di una legislazione - nella migliore delle ipotesi - pasticciona,

Abbiamo una legge 61/2001 che crea la nozione di "prodotto editoriale" senza darne una definizione organica, si preoccupa di escludere i "prodotti editoriali" aziendali (anche destinati alla comunicazione al pubblico), ma non "prodotti personali" (definizione mia).

Abbiamo poi un decreto con una disposizione "correttiva" (o interpretativa") che non menziona espressamente la normativa sulla quale interviene e comunque non menziona le attività "personali" (bella forza: la norma esentativa è inserita nella disciplina delle "società dell'informazione" ....).

La portata di questa sentenza, se fosse confermata, comunque non sarebbe semplicissima da gestire, visto che - se la registrazione, a certe condizioni, è esclusa - resterebbe sempre la disciplina degli stampati con l'indicazione dell'anno, del luogo di stampa e della denominazione dello "stampatore" (sic) come adattare la disciplina della stampa del 1948 a internet?. In ogni caso i blog con aggiornamento quotidiano rischierebbero comunque di essere qualificati come "quotidiani", appunto .....

Mah .... E' un discorso complesso e si fa tardi.

Nei prossimi giorni vedremo sicuramente molti altri commenti.

lunedì 9 giugno 2008

I giornalisti e il segreto istruttorio

Mi riallaccio alle polemiche che stanno montando sul progetto del Governo di introdurre il divieto di effettuare intercettazioni telefoniche, se non per reati "gravissimi", e di rafforzare il divieto dei giornalisti di pubblicarle.

Sul divieto di effettuare intercettazioni telefoniche è inutile dilungarsi. E' - per lo meno per me - di tutta evidenza che l'intento sia, più che quello di tutelare la privacy dei cittadini, quello di bloccare le indagini per reati finanziari e contro la pubblica amministrazione, oltre che quello di tutelare la "faccia" dei nostri politici. L'utilità delle intercettazioni a fronte di abusi anche gravissimi sono dimostrate da recenti episodi di cronaca e stupisce che - stando alle anticipazioni giornalistiche ad oggi disponibili - nella lista dei reati per i quali le intercettazioni saranno ancora consentire manchino (oltre ai reati di cui sopra) i reati di droga e i sequestri di persona ....

Con riferimento, invece, alla pubblicazione di atti coperti da segreto istruttorio, vorrei segnalare una recente sentenza della Corte di giustizia per i diritti umani in tema di diritto di cronaca e segreto istruttorio, la sentenza 7 giugno 2007 (procedimento 1914/2002).

I fatti: due giornalisti vengono condannati per aver pubblicato un libro relativamente ad uno scandalo (riguardanti, tra l'altro, un programma di intercettazioni illegali disposto dal governo francese) basato su atti della successiva inchiesta della magistratura. Nel libro venivano infatti riportati - tra l'altro - i contenuti di processi verbali di dichiarazioni rese all'autorità inquirenti.

La difesa dei giornalisti è basata :
  • sul fatto che le notizie pubblicate e gli stralci delle dichiarazioni fossero state diffusi dalle stesse persone ascoltate dagli inquirenti;
  • sulla circostanza che i fatti riportati nel libro fossero ormai noti al pubblico al momento della pubblicazione del libro;
  • sulla indubbia notorietà dei personaggi menzionati e sull'altrettanto indubbio interesse pubblico a conoscere tali fatti (e gli atti che li documentano).
La difesa è accolta dalla Corte europea dei diritti umani, le cui affermazioni sono interessanti.

Innanzitutto la Corte riconosce la legittimità e opportunità di accordare una particolare tutela al segreto degli atti delle inchieste penali, sia nell'interesse del regolare svolgimento delle inchieste stesse, sia a tutela della presunzione di innocenza degli imputati.

Tuttavia la Corte osserva che occorre valutare con la massima prudenza la necessità di punire, per reato di violazione del segreto istruttorio o di segreto professionale, dei giornalisti che partecipano ad un dibattito pubblico di notevole importanza (come pacificamente nel caso in questione), e che - in generale - esercitano inoltre la funzione di “cani da guardia” della democrazia. L'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo tutela, infatti, il giornalista che pubblichi secondo correttezza fatti veri e seriamente accertati.

La Corte ha così ritenuto che il giornalista meriti tutela anche di fronte ad una violazione del segreto istruttorio, in particolare, quando di fatto le informazioni propalate erano di fatto già diventate pubbliche per fatto di terzi e gli stralci di atti sono state comunque pubblicati nell'ambito dell'esercizio di un diritto di cronaca altrimenti corretto e solo per corroborare e documentare i fatti pubblicati.

martedì 6 maggio 2008

Diritto di cronaca e dichiarazioni diffamatorie di terzi

A proposito della polemiche seguite alla recente trasmissione di Michele Santoro:
"Il giornalista che, assumendo una posizione imparziale, riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi può essere scriminato [*] in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sé” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore. L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati.
Per distinguere il lecito dall’illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, essendo evidente che in questo ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen.."

Cassazione Sezione Terza Civile n. 10686 del 24 aprile 2008



[*] "scriminato": espressione legalese che significa "esonerato da responsabilità"

lunedì 24 marzo 2008

Tutto il mondo è paese? Salari, produttività e prezzi

Leggo oggi su Washington post un articolo che mi fa riflettere. Non perché dice cose nuove, ma perché parla di cose ovvie, tanto ovvie che sono vere sia qui che oltreoceano.

Il tema dell'articolo è che i lavoratori americani, nonostante l'aumento di produttività, stanno subendo una diminuzione del potere d'acquisto dovuto all'aumento notevole dei costi della sanità.

Già, perché il costo della sanità è tanto aumentato da pesare sul costo del lavoro per più del 30% con l'effetto di ridurre i soldi disponibili per gli stipendi netti, sia a seguito dell'aumento della parte a carico del datore di lavoro nei piani di assistenza privati inseriti nei contratti di lavoro sia per l'aumento dei contributi stessi a carico dei lavoratori.

Lasciamo stare osservazioni sul fatto che una sanità in larga parte privata non sembri preservare da aumenti di costi (anzi) e sulla notizia che, per migliorare la capacità dei lavoratori di spuntare condizioni migliori dalle assicurazioni private tramite la contrattazione collettiva, i vari candidati alla presidenza spingano per una maggior sindacalizzazione delle imprese (in netta controtendenza con le spinte nostrane ...).

Il fatto è che da noi, dopo anni di idillio in cui l'Istat ci diceva che gli stipendi correvano più dell'inflazione e il sole 24 ore e il corriere della sera ci dicevano che era necessario ridurre (“moderare”) gli stipendi in linea con altri paesi per aumentare la competitività, ci accorgiamo di avere gli stipendi più bassi d'Europa (senza avere aumentato la competitività, che dipende anche da fattori organizzativi e tecnologici in larga parte ignorati) con , tra l'altro, l'effetto di una più limitata capacità di assorbimento del nostro “mercato interno”, il primo mercato delle imprese italiane......

Ora la ricetta per la soluzione della situazione interna, al limite per famiglie che guadagnino 1500/2000 euro al mese, ossia la grande maggioranza dei salariati, è quella di legare gli aumenti all'aumento della produttività.

Ben venga l'aumento della produttività, ma la produttività dipende (vedi sopra ) da fattori diversi e non tutti legati alla prestazione del singolo (che comunque deve fare la sua parte, ci mancherebbe altro).

Sorvoliamo anche su quanto acutamente osserva dalle8alle5 (che comunque vi invito a leggere), ma dal punto di vista delle famiglie la battaglia è persa in partenza (America docet) se non si riescono a mettere sotto controllo una serie di costi essenziali, come quelli legati – appunto - alla sanità, agli alimentari, alle case ... etc.

Intendiamoci: la sfida della produttività ci riguarda tutti e va perseguita, ma non pigliamoci per il .....


mercoledì 19 marzo 2008

La rilevanza costituzionale della satira

"La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; tale diritto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero.
Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l’ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura.

Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. La satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica che, in modo particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. La peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell’inverosimiglianza e dell’iperbole per destare il riso e sferzare il costume. Insomma, la satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità.

Mentre l’aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità offensiva della reputazione, dell’onore e del prestigio, diversamente deve dirsi in caso di apparente attendibilità di tali fatti. Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito. Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira – in particolare di quella esercitata in forma grafica – è svincolato da forme conven
zionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell’espressione. In questo ambito concettuale è stato affermato – soprattutto dalla giurisprudenza penale della Suprema Corte – che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non va riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio. Più particolarmente è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all’immagine pubblica del personaggio, si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale o nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l’attività professionale da loro svolta attraverso l’allusione a condotte lesive del dovere funzionale di imparzialità.

Il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva, posto che per sua natura la critica non può che essere fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti. Per essere legittima e prevalere sul diritto alla reputazione dei singoli il diritto di critica deve essere esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall’ordinamento positivo. Occorre, cioè, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito; bilanciamento da ravvisarsi nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critiche, che è presupposto da essa ed è perciò fuori di essa, bensì di quella determinata interpretazione del fatto."


http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23314.pdf

sabato 8 marzo 2008

Google e l'obbligo di sorveglianza


Google torna ancora sotto il tiro della giurisprudenza francese.

Una pronuncia del 20 febbraio 2008 del Tribuanale di Commercio di Parigi ha condannato google video per la messa a disposizione di un filmato dopo la notizia dell'illieceità del medesimo .

In sintesi: una casa editrice aveva contestato a google video che una propria opera era accessibile tramite i servizi di quest'ultima. Google video aveva quindi prontamente comunicato di aver rimosso l'opera, ma - come risultato da successivi controlli - detta opera continuava ad essere disponibile tramite google video.

La corte francese ha riconosciuto a google video la qualifica di "hosting provider" ai fini dell'applicazione della disciplina di favore prevista dalle direttive europee in tema di limitazione di responsabilità di contenuti caricati autonomamente da terzi e in tema di assenza di obbligo generale di sorveglianza (la stessa disciplina, tra l'altro, applicabile in Italia). Tuttavia, non senza un certo compiacimento per il gioco di parole, il tribunale ha ritenuto che "Attendu que si l’hébergeur n’est pas tenu à une obligation de surveillance générale, il est tenu à une obligation de surveillance, en quelque sorte particulière, à partir du moment où il a eu connaissance du caractère illicite du contenu" e cioè che il fornitore di servizi di " hosting" ("hébergeur") non è tenuto ad un obbligo di sorveglianza generale, ma - comunque - è tenuto ad una sorta di obbligo di sorveglianza particolare dal momento della conoscenza del carattere illecito del contenuto reso disponibile in rete.

Fatta la legge, trovato l'inganno?

Lungi da me sostenere tesi che propugnano la "libertà" di internet dalle regole e dal diritto. Secondo me non può esistere libertà senza regole e senza diritto, anzi la libertà senza regole e, in particolare la libertà dalle regole, mi fa orrore perchè - se ci pensate bene - i risultato della libertà dalle regole è niente più e niente meno della "legge della giungla", ossia l'arbitrio del più forte. L'importante è che le regole siano chiare (possibilmente giuste) e note in anticipo.

La disciplina europea che regola la responsabilità e gli obblighi di intervento dei fornitori di servizi di "hosting" (ossia dei fornitori di "spazio web", opposti - a questi fini - ai fornitori dei "contenuti", ossia gli autori e gli "editori" in senso più tradizionale) è nata proprio da un caso francese (il caso "altern.org") per chiarire che il fornitore di spazio web che non sia anche l'autore o l'editore dei contenuti (editore inteso come il soggetto che comunque determina che cosa va pubblicato) non sono non è responsabile del contenuto (non suo), ma non è nemmeno tenuto a vigilare (e a filtrare) i contenuti da altri resi disponibili tramite i suoi servizi.

Alla base della disciplina, oltre all'esigenza di chiarimento (e di giustizia), vi è anche anche la considerazione, assolutamente empirica e di buon senso, che un filtraggio dei contenuti è in pratica impossibile.

Ora purtroppo si sta affermando l'atteggiamento che vede i fornitori di servizio di accesso a internet (ancora più lontani dal controllo di contenuti dei fornitori di servizi di "hosting") eretti a guardiani delle possibili violazioni dei loro utenti.

Capisco la preoccupazione di chi vede un'opera protetta riapparire a più riprese nei motori di ricerca nonostante ripetuti interventi, ma a mio avviso un obbligo di sorveglianza, giuridicamente, non esiste e non lo si può fondare sui giochi di parole e sugli aggettivi di una normativa che non è realmente esentativa (anzi, sotto certi aspetti ha chiarito l'esistenza di obblighi di intervento successivi, prima non pacifici) che non possono supplire alla mancanza di una norma sostanziale che fondi la responsabilità che si intende affermare.


Sto andando troppo sul tecnico......

Buon week end.







lunedì 10 dicembre 2007

Libertà di stampa e riservatezza delle fonti

Interessante sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo:
"La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie ad accordare alla stampa rivestono un'importanza particolare. La protezione delle foti giornalistiche è una delle pietre angolari della libertà della stampa. L'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche di aiutare la stampa ad informare il pubblico su delle domande di interesse generale. La stampa potrebbe essere perciò, meno in grado di giocare il suo ruolo indispensabile di " cane da guardia" e la sua attitudine a fornire delle notizie precise ed affidabili potrebbe trovarsi ridotta. Avuto riguardo all'importanza che riveste la protezione delle sorgenti giornalistiche per la libertà della stampa in una società democratica, uguale misura non saprebbe conciliarsi con l'articolo 10 della Convenzione che se si giustifica per una necessità preponderante di interesse pubbico. La stampa potrebbe essere perciò, meno in grado di giocare il suo ruolo indispensabile di "cane da guardia" e la sua attitudine a fornire delle notizie precise ed affidabili potrebbe trovarsi ridotta. Avuto riguardo all'importanza che riveste la protezione delle sorgenti giornalistiche per la libertà della stampa in una società democratica, uguale misura non saprebbe conciliarsi con l'articolo 10 della Convenzione che se si giustifica per un cogente interesse pubblico. ...

.....il diritto del giornalista a non rivelare le sue fonti informative non può essere considerato come un privilegio da riconoscere o non a seconda del carattere lecito o illecito della fonte, ma costituisce parte della libertà di stampa e deve essere trattato con la massima attenzione, ancor più nel caso del ricorrente, dove gli indizi erano vaghi e fondati su voci non corroborate

In generale, la" necessità" di una qualsiasi restrizione all'esercizio della libertà di espressione deve essere stabilita in modo convincente. Certo, è demandato alle autorità nazionali valutare in primo luogo se esiste un "bisogno sociale imperioso" suscettibile di giustificare questa restrizione, esercizio per il quale beneficiano di un certo margine di apprezzamento".

giovedì 15 novembre 2007

Alta tensione

Abbiamo visto tutti le immagini degli scontri di domenica.

Impressionanti, specie quelle di Roma dove sono state attaccate caserme di polizia.

E' di oggi la notizia dell'ordinanza di custodia cautelare per alcuni imputati degli scontri ai quali sarebbe stata contestata l'aggravante del terrorismo.

"Si è voluto creare paura tra la gente. Si è tentato di condizionare i pubblici poteri dello Stato". avrebbe concluso il gip Enrico Imprudente.

Mah, più penso, meno mi convince.

E' vero, sono stati disordini estesi, 'cattivi' e - entro un certo limite - coordinati, ma il fine di "eversione" o di "terrorismo" non lo vedo.

Parliamoci chiaro, negli anni del terrorismo, quello vero, comportamenti come questi (che avvenivano anche allo stadio, perchè, dopo il sabato alla manifestazione, certi soggetti si trovavano alla domenica alla partita e ....) non attiravano questi giudizi.

Ma ora diventano un'emergenza nazionale.

Fanno così paura? Minacciano lo stato? Addirittura?

Cosa dovremmo dire allora dei tassisti che con le loro manifestazioni hanno fatto veramente fare dietro front al governo?

Facendo le debite proporzioni con gli anni '70/'80 e con sincero dispiacere per i poliziotti che le hanno prese, questi a mala pena minacciano lo 'starsystem' del calcio (ma fanno poco anche a quello, che ormai vive più che altro di TV) . E proprio la TV ha molta responsabilità nel montare rapidissimo di questa violenza alla quale fornisce sempre ottima copertura, cassa di risonanza e accesso sicuro al "prime time" ...

Mah, c'è molta tensione, molto allarme e intanto i problemi reali del paese ....

mercoledì 14 novembre 2007

Giornalisti e sequestri "esplorativi"



Interessante e recentissima sentenza della Corte di Cassazione in tema di sequestri nei confronti di giornalisti: Sentenza n. 40380 del 31 maggio 2007 - depositata il 31 ottobre 2007.


Il caso in breve: nel corso di un'indagine per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, veniva disposto dalla Magistratura un decreto di sequestro avente ad oggetto sia il computer che l' "area server" di un giornalista (non indagato)

Il sequestro veniva eseguito tramite l'acquisizione di copia dell'intero contenuto dell'hard disk del computer e dell' "area server" del giornalista, ripeto, non indagato.

Il giornalista ricorreva per far valere l'illiceità dell'acquisizione. Saltiamo alcune tecnicalità della vicenda, che evidenziano però aspetti paradossali nell'esito del ricorso, opportunamente evidenziati e stigmatizzati dalla Corte di Cassazione che dà ragione al giornalista. In sintesi la Suprema Corte evidenzia che non sono giustificate "... a soli fini esplorativi, indiscriminate e pesanti intrusioni nella sfera personale di giornalista attraverso l'acquisizione di tutto il materiale informatico posseduto e attinente alla sua professione" e che le norme del codice di rito impongono la massima cautela nell’utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del sequestro onde evitare un sostanziale aggiramento della disciplina posta a garanzia del segreto professionale.

lunedì 12 novembre 2007

Google Video sotto tiro ...


... non in Italia, non stavolta.

Pochi giorni dopo la sentenza su Wikipedia, la giurispudenza francese affronta nuovamente il tema della responsabilità dei fornitori di servizi di hosting su internet e, questa volta "pizzica" Google Video.

I fatti: un fim veniva caricato su Google Video senza l'assenso del titolare dei diritti e - previa diffida di questo - veniva tempestivamente rimosso. Successivamente alla rimozione, qualcuno però caricava di nuovo il filmato su Google Video, una seconda volta, poi una terza, una quarta e infine una quinta.

Google Video viene trascinato in tribunale.

Il tribunale (il Tribunal de grande instance de Paris, sentenza del 19 ottobre 2007) ha riconosciuto che Google Video non doveva essere ritenuto editore ma semplice fornitore di servizi di hosting e quindi non potesse essergli mosso alcun rilievo per la prima "pubblicazione". Tuttavia le successive pubblicazioni erano comunqe avvenuto dopo un esplicito avviso e il Tribunale ha ritenuto Google Video responsabile per non averpreso alcuna misura per impedire questa nuova pubblicazione.

Insomma, l'obbligo di sorveglianza "uscito dalla porta è rientrato dalla finestra"?

Parrebbe di sì, anche se non si può dar torto alla sentenza, attesa la reiterazione degli eventi. Le conseguenze per l'attività degli hosting provider non sono perà facili da prevedere, data la difficoltà pratica di individuare nel concreto il discrimine tra condotta dovuta e insesigibilità di un'attività di prevenzione di crimini altrui.
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