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domenica 18 marzo 2012

Dare i numeri: i numeri della pirateria


Quando si parla di "pirateria" (non di quella vera, quella che ci porta ad imbarcare fucilieri di marina sulle navi, ma di quella relativa alla proprietà intellettuale) è facile "dare i numeri".

Per forza. Trattandosi di attività illegali, chi può controllare se sono dati veri o falsi?

Sappiamo tutti che su certi canali la maggior parte delle opere scaricate sono illegali, ma che danno ciò realmente causa alla cd 'industria della creatività'?

Ciascuno dice la sua e le associazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dell'intrattenimento diffondo cifre impressionanti, sia in tema di perdite monetarie, che in termini di perdita di posti di lavoro (tema quanto mai d'attualità, di questi tempi).

Cosi abbiamo, ad esempio, la "Motion Picture Association" che lamenta la perdita di 58 miliardi di dollari (all'anno, ovviamente) dovuta alla pirateria o un calcolo che indica in 150.000 dollari il risarcimento spettante ai titolari dei diritti per ogni singola opera (canzone o film) scaricato illegalmente....

Il dubbio che non siano cifre serie può anche venire e il filmato di cui sopra affronta la questione con qualche dato e, soprattutto, con una buona dose di umorismo.

martedì 29 novembre 2011

Programmi per elaboratori e ipotesi di 'copiatura funzionale' ...


Interessante e articolata l'opinione resa dall'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-406/10.

L'High Court inglese ha interpellato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un inconsueta causa promossa da SAS Institute Ltd contro World Programming Ltd relativa all'asserita riproduzione di funzioni di un programma per elaboratore.

Nella causa in corso in Inghilterra, una società (Sas Institute) accusava l'altra (World Programming) di aver realizzato un programma in grado di eseguire programmi di Sas (una sorta di emulatore) violando la  proprietà intellettule di quest'ultima.

E' interessante peraltro che non vi è prova che Word Programming  abbia avuto accesso al codice sorgente di Sas e quindi è difficile dire che abbia copiato in senso classico.

La causa si svolge pertanto sulla riproduzione di funzioni già implementate dal programma asseritamente 'copiato' e coinvolge vari temi, quali:

  • la tutelabilità delle idee (ipotesi nettamente rifiutata dall'Avvocato Generale, per lo meno sulla base della tutela data dal copyright);
  • la tutela dei manuali d'uso (ritenuti tutelabili in quanto siano espressione di originalità);
  • la tutela dei linguaggi di programmazione (visti dall'avvocato Generale come elementi funzionali, come tali non tutelabili);
  • la facoltà del licenziatario di risalire ai principi di funzionamento di un programma per elaboratore, con particolare riferimento alla possibilità di ricostruire i formati dei file del programma sotto osservazione (ammissibile negli stretti limiti necessari per raggiungere l'interoperabilità con altri programmi, ma non per ricostruire il codice sorgente);
Attendiamo la decisione della Corte

lunedì 18 luglio 2011

Proprietà intellettuale "bestiale"

Questo "bel tomo" è una scimmia. Un macaco, per la precisione.

E' anche l'autore della foto: uno splendido autoritratto.

I fatti sono semplici: un fotografo dimentica per un attimo la sua macchina fotografica mentre è in visita ad un parco naturale e un macaco curioso si impadronisce della macchina e si scatta una bella foto.

La storia, unitamente alla foto, viene pubblicata su internet e infine ripresa da  Techdirt, che ripubblica la foto.

Ebbene, Techdirt riceve una diffida che sostiene che, pubblicando la foto del macaco, Techdirt avrebbe violato il diritto d'autore.

Il diritto d'autore di chi?

Ci sono pochi requisiti perchè un'opera di qualifichi per ottenere la protezione del diritto d'autore, ma tra i pochi requisiti c'è quella di essere frutto dell'ingegno umano.

Umano, appunto, mentre l' "autore" è una scimmia, ragion per cui chi sarebbe il titolare del preteso "diritto d'autore"?

Nessuno, probabilmente, ma la litigiosità umana  è sicuramente superiore a quella delle scimmie e il titolare del sito che ha pubblicato per primo le foto riprese da Techdirt insiste nelle sue diffide.

Ci saranno seguiti? Stay tuned ....

domenica 17 luglio 2011

Patents pending ... (ancora sull'effetto dei brevetti sull'innovazione)

Si suole ripetere che la proprietà intellettuale e soprattutto i brevetti favoriscono l'innovazione.

Chi lo dice? Non è chiaro, perchè lo dicono un po' tutti...

Se poi si cercano le base scientifiche, o anche solo empiriche, di un'affermazione che significa che una limitazione legale alla concorrenza comporterebbe un aumento dell'innovazione ... le voci si diradano, ma l'affermazione di fondo continua a girare e a permeare l'evoluzione del diritto.

Che la limitazione della concorrenza (se ho un diritto di proprietà intellettuale posso vietare sostanzialmente qualsiasi uso della mia proprietà) stimoli l'innovazione è un'affermazione talmente paradossale che potrebbe anche sembrare vera.

A volte però (e magari spesso, se ci pensiamo bene), le cose sono come sembrano e quindi il diritto per alcuni di negare a tutti gli altri il diritto di usare idee e metodi che spesso non sono altro che banali miglioramenti di tecniche esistenti (non ci vuole nessuna genialità per ottenere un brevetto: è sufficiente che l' "invenzione" non sia "ovvia") non favorisce, l'innovazione, anzi ...

Non mi stupisce, quindi, la notizia secondo la quale molti sviluppatori europei starebbero ritirando le loro applicazioni dagli "App store" statunitensi per paura di essere coinvolti in cause per la violazione di brevetto. negli Stati Uniti, dove la brevettazione del software (e dei metodi di business) è ammessa entro limiti più larghi rispetto ad altri Paesi.

Direte voi che se uno non è in grado di garantire il proprio prodotto contro violazioni di proprietà intellettuale altrui dovrebbe smettere di produrre. Tuttavia quando si comincia a consentire la brevettabilità di idee ampie o di processi solo marginalmente differenti rispetto a quello già in uso, le ricerche necessarie per stabilire se si corrono dei rischi (pur avendo sviluppato autonomamente il  prodotto) sono potenzialmente molto costose (e dall'esito incerto), con la conseguenza che anche le più rinomate software houses stanno rivedendo le loro politiche e le garanzie che offrono ai loro clienti paganti ...

martedì 21 giugno 2011

L'esaurimento (del diritto) va in Corte di Giustizia

La vicenda di usedSoft è giunta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

E' stata pubblicata sul sito della Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta proposta dalla Corte Federale Tedesca (Bundesgerichtshof).

Incollo di seguito le domande.
"Questioni pregiudiziali
 
Se colui il quale possa invocare un esaurimento del diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore sia un "legittimo acquirente" ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 2009/24/CE .
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dell'art. 4, n. 2, primo periodo, della direttiva 2009/24/CE, qualora l'acquirente abbia realizzato la copia su un supporto informatico per mezzo di "download" (scaricamento) del programma da internet con l'autorizzazione del titolare del diritto. 
In caso di soluzione affermativa anche della seconda questione, se anche colui il quale abbia acquisito una licenza di software 'usata', possa invocare, ai fini della possibilità di realizzare una copia del programma, in qualità di "legittimo acquirente" ai sensi dell'art. 5, n. 1, e dell'art. 4, n. 2, primo periodo, della direttiva 2009/24/CE, un esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programma per elaboratore realizzata, con l'autorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquirente su un supporto informatico per mezzo di "download" (scaricamento) del programma da internet, qualora il primo acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi più".
 
Stay tuned ...

giovedì 16 giugno 2011

Empire strikes back?

Dopo i non brillanti risultati ottenuti in Spagna, continua la battaglia del gruppo Mediaset contro gli ISP sui cui siti sono pubblicati i suoi video.

Tornando in Italia i risultati sono decisamente migliori, visto che il Tribunale di Milano ingiunge ad Italia On Line (Libero.it) di rimuovere i video della casa del biscione sotto pena di una sanzione di 250 euro al giorno per filmato
 
La soddisfazione di Mediaset è affidata ad un comunicato nella quale quest'ultima accoglie "con soddisfazione questa ulteriore affermazione di principio che consolida la giurisprudenza inaugurata dal tribunale di Roma con la causa affrontata e vinta nei confronti di Google/YouTube. Ancora una volta è stata infatti stabilita la diretta responsabilità dei provider – prosegue il gruppo – in caso di diffusione non autorizzata di contenuti protetti da copyright".

La causa prosegue per la determinazione del danno (le richieste di Mediaset sono di un risarcimento di 100 milioni di euro).

La sentenza è consultabile qui.

Anche in questo caso (come pure in altri precedenti italiani) la difesa dell'ISP era affidata al fatto che la diffida del titolare dei diritti era assolutamente generica e non individuava gli specifici filmati contestati.

Il Tribunale non ha dato peso alla difesa in quanto ha osservato che sarebbe bastato al provider utilizzare il motore di ricerca del sito stesso per rendersi conto che erano stati effettivamente  caricati video nella titolarità dell'attore.

In ogni caso il Tribunale non ha riconosciuto ad Italia On Line lo status (e le esenzioni di responsabilità) di un hosting provider, osservando che Italia On Line  non sarebbe passivo rispetto ai filmati che ospita, sia in forza dell'attività di indicizzazione, organizzazione e promozione (effettuata attraverso meccanismi quali la proposta di 'video correlati'), che dell'aggiunta di alcuni filmati al database che sarebbe stata fatta direttamente dalla redazione e non dagli utenti.

Anche al di là delle particolarità del caso concreto (aggiunta diretta di filmati ...), molti sono i punti da sviluppare (basta la denuncia generica a creare l'"effettiva conoscenza" richiesta dalla legge? quando un hosting diventa "attivo''? ...).

Lascio le risposte agli esperti .....
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propri

lunedì 30 maggio 2011

L'effetto (dell'esaurimento) dei brevetti sulla ricerca ...

"Over the next three years, drug companies will watch $50 billion of revenue disappear as drugs lose patent protection. Desperate for new revenue, companies are making a big bet on cancer"
Tradotto, suona: "Nei prossimi tre anni, le società farmaceutiche vedranno 50 miliardi di dollari di guadagni sparire via via che i farmaci perderanno la protezione dei brevetti. Disperate di non poter fare nuovi guadagni, le farmaceutiche faranno una grande scommessa sul cancro ...".
Quanto sia grande questa scommessa, lo mostra il grafico che segue:


Ma come, non si era sempre detto che i brevetti sono sì una restrizione alla concorrenza ma sono indispensabili per garantire l'innovazione?

Non si era sempre detto che i brevetti stimolano la ricerca?

Talvolta, invece, le cose sono come sembrano: una restrizione della concorrenza è una restrizione della concorrenza e non si traduce necessariamente in un incentivo alla ricerca.

Non è neanche detto che i brevetti facciano bene all'industria in quanto tale o, quanto meno,  alla sua 'biodiversità'.
Solo per fare un esempio di casa nostra, possiamo ricordare che in Italia l'introduzione del brevetti nel campo dei farmaci, che data al 1978, non ha portato fortuna all'industria farmaceutica: prima di tale innovazione l'industria farmaceutica italiana era forte (il quinto produttore mondiale e il settimo esportatore). Attualmente molte case sono cadute in mano straniera e l'industria farmaceutica italiana è del tutto uscita dall'arena internazionale.

domenica 29 maggio 2011

Un mercato del software usato?

Ne avevo parlato tempo fa.

Ora UsedSoft, la società svizzera specializzata in vendita di software usato, ha vinto un'importante causa a Zurigo contro Adobe.

Il Tribunale elvetico avrebbe riconosciuto l'operatività del principio dell' "esaurimento del diritto" e quindi la legittimità della rivendita del software senza il consenso di Adobe.

La sentenza riguarderebbe software ceduto su supporti fisici (CD). 

La cosa interessante è che la Confederazione Elvetica avrebbe adottato la normativa europea come base della sua legislazione in tema di software.

sabato 19 febbraio 2011

Ignorantia legis ...

... non excusat, specie quando riguarda il supremo organo giurisdizionale della nostra Repubblica.

La schermata riportata a fianco è tratta dal "servizio novità" della Corte di Cassazione, un servizio (a cura dell'Ufficio del Massimario) che pubblica le più recenti sentenze della Suprema Corte.

Quale disposizione di legge autorizza l'Ufficio del Massimario a limitare all' "uso personale" (che come tale sarebbe poco confacente all'utilità che ne possono trarre, ad es. avvocati,  magistrati o giornalisti nell'esercizio delle loro funzioni o professioni)?

L'articolo 5 della legge sul diritto d'autore (legge 633/1941)  statuisce che "le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere".
  
Quindi alle sentenze della Cassazione (e alle loro massime ufficiali, curate appunto dell'Ufficio del Massimario), a differenza dei lavori delle case editrici private, non si applica il diritto d'autore (e nemmeno il diritto sui generis a favore del costitutore di una banca dati, regolato dalla medesima legge).

Il legislatore (e la legge era firmata da Mussolini ... ) era preoccupato di assicurare la massima diffusione delle norme e degli altri atti ufficiali delle amministrazioni dello Stato (tra le quali, pacificamente, l'Ufficio del Massimario).

I motivi di pubblico interesse del legislatore sono evidenti. Quelli dell'Ufficio del Massimario no.

mercoledì 27 ottobre 2010

Nimiae formae tuendi cognitionem

Dall'enciclica "Caritates in veritate" di Benedetto XVI:
"Sunt enim nimiae formae tuendi cognitionem ex parte Nationum divitum per nimis severam iuris proprietatis intellectualis applicationem, praesertim in ambitu sanitatis"

Ossia: "Ci sono forme eccessive di protezione della conoscenza da parte dei Paesi ricchi, mediante un utilizzo troppo rigido del diritto di proprietà intellettuale, specialmente nel campo sanitario".

Beh, è segno dei tempi che anche la Chiesa Cattolica si debba occupare (e preoccupare)  di proprietà intellettuale.

E il problema della limitazione della diffusione di medicine essenziali determinato dal livello insostenibile del costo delle royalties da pagare alle case farmaceutiche pone con forza il problema della difficile compatibilità della proprietà intellettuale e dei suoi costi con il progresso e il benessere comune.
Si suole dire che la proprietà intellettuale favorisca la conoscenza, ma è di tutta evidenza che il costo e le limitazioni della circolazioni della conoscenza imposte  dall'invenzione della proprietà intellettuale non sono di poco conto. E' pure evidente che la  proprietà intellettuale molto spesso non favorisce gli interessi degli autori e inventori (persone fisiche), che non partecipano all'accumulo della ricchezza, spesso patrimonio esclusivo di grandi società.

Ma è poi vero che - come si suole ripetere - che la proprietà intellettuale favorisce la ricerca e la diffusione della conoscenza?

Mi sia permesso di dubitarne fortemente. Se ne parla spesso, ma raramente vengono proposti dati ed esperienze, sia pure empiriche.

Anzi, proprio sotto il profilo delle esperienze empiriche e per restare nel campo sanitario, osservo che in Italia i brevetti sulle specialità medicinali sono ammessi dal '78. Prima di tale periodo l'industria farmaceutica italiana era forte (il quinto produttore mondiale e il settimo esportatore). Attaualmente molte case sono cadute in mano straniera e l'industria farmaceutica italiana è del tutto uscita dall'arena internazionale.

lunedì 28 settembre 2009

Con la benda sugli occhi (Achtung Piraten!)

Non sarà il partito più importante della Repubblica Federale Tedesca (in effetti non è nemmeno riuscito ad entrare in parlamento), ma il Partito Pirata tedesco ha raggiunto un più che lusinghiero 2%, catturando circa il 13% dei consensi di coloro che votavano per la prima volta.

Un successo che si aggiunge al recente successo alle elezioni europee (che ha visto l'elezione di rappresentanti del Pirateparteit al Parlamento Europeo).

Tutto sommato non mi fa impazzire un partito che fa così scopertamente l'occhiolino alla pirateria.

Però è l'unico partito che prende in considerazione i temi della proprietà intellettuale dalla parte dei consumatori, al di là della retoria della 'tutela della creatività' (di chi? delle Majors e delle grandi software houses??), che parla di proprietà intellettuale eccessivamente protetta, di assurdità della brevettabilità dei geni e delle specie animali .....

Altro che benda sugli occhi .....

venerdì 25 settembre 2009

Dura lex sed linux

Ha fatto un certo scalpore (non in Italia) una recente sentenza della Corte d'Appello di Parigi che ha riconosciuto la validità delle licenze GNU.

Il caso oggetto del giudizio era quello di una software house che si era 'appropriata' di software open source coperto da licenza GNU inglobandolo nei propri prodotti senza rispettare i termini di licenza,

Che cos'è una GNU? Bah ... potete leggere qui (in dialetto milanese ....) o qui (in italiano). In estrema sintesi è un tipo di licenza di software pubblica' (ossia non basata su una contrattazione individuale, ma sulla base di condizioni 'generali' allegate in forma di file di testo e accettate direttamente tramite l'uso del programma) molto utilizzata nella distribuzione di programmi Linux e open source in generale.

Come molte novità (anche se non proprio più nuovissima, ormai), in molti paesi e pure in Francia si è subito discusso della loro validità e portata nell'ordinamento giuridico.

Anche nei paesi di origine anglosassone (dimenticando che la più famosa delle GNU, la GPL è stata studiata da giuristi) si mette spesso in discussione la validità delle GNU come contratti, sotto diversi profili.

In Italia c'è poco sulle licenze pubbliche, anche se val la pena di leggere questo ponderoso articolo di Carlo Piana.

Ora, comunque, la Corte d'Appello di Parigi non ha proprio avuto difficoltà a riconoscere (prima facie, direi, visto che non ha speso molto sul punto specifico ...) la validità delle licenze GNU-GPL.

E pare poi che il problema della violazione dei termini delle licenze GNU-GPL non sia nella pratica così raro ....

mercoledì 1 luglio 2009

La copia di back-up va in Cassazione ...

Nel panorama abbastanza sconfortante della giurisprudenza italiana in materia di sofware (dove le sentenze più interessanti e innovative sono ancora quelle delle preture e dei tribunali degli anni '70 e '80 ...) mi è capitato di reperire una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di cessione di una copia di un programma per elaboratore e copie di bak-up.

Nel caso in questione, tra le lamentele del cliente (vittorioso) vi era anche quella relativa alla mancata consegna di una copia che consentisse la reinstallazione del programma.

La legge (633/1941) consente al licenziatario di effettuare una copia di sicurezza del programma quando tale copia è necessaria per l'uso.

Lasciando stare il fatto che - specie di fronte alle sanzioni per l'illecita duplicazione del software - non è facile capire quando una copia di sicurezza sia 'necessaria per l'uso', se il programma è preinstallato, fare una copia che possa essere reinstallata su un hard disk o su un elaboratore diverso.

Sia come sia, il principio affermato dalla Cassazione è (dal punto di vista del cliente) interessante e innovativo:
"l'omessa consegna dei dischetti di installazione, eventualmente previa apposizione di strumenti di autotutela del diritto di autore, come rileva ineccepibilmente la Corte d'appello, costituisce una violazione di quei doveri di protezione che ineriscono alla diligenza nell'attuazione del rapporto obbligatorio. La gravità dell'inadempimento è stata valutata in relazione alle conseguenze di eventuale perdita dei programmi, in mancanza della possibilità di rendere operativo il sistema su altri computer o comunque di avere la disponibilità agevole per la reinstallazione".
Poi, la prassi di mercato, sia nel settore della fornitura di sistemi professionali, che della fornitura dei semplici pc per famiglie è molto diversa.

Ormai, anche nella fornitura dei comuni pc, la consegna del disco di installazione è praticamente venuta meno, sostituita dal 'disco di ripristino' o dal 'fai da te', nel senso che il produttore ti consente di farti da te una sorta di disco di avvio per cercare (sulla macchina danneggiata) un back-up sulla base del quale effettuare un ripristino: un sistema macchinoso che anche in mano ad utenti non certo sprovveduto può comportare - com'è ovvio - difficoltà considerevoli,.

domenica 21 giugno 2009

W il partito pirata

Due settimane fa, l'elezione in Svezia di alcuni rappresentanti del Partito Pirata ha suscitato molta curiosità. 

Adesso, ovviamente, la curiosità è scemata. Altri partiti e altri pirati occupano gli schermi, come sempre.

Tuttavia, forse non è solo un fenomeno di colore o, magari, un causa di comodo della serie: quando stai per finire in galera fondi un partito ….

E' di oggi (tramite Slashdot) la notizia di un parlamentare tedesco (parlamento federale) che ha lasciato il suo partito  per protesta dopo 40 anni dando la sua disponibilità a confluire nel 'Partito Pirata'. 

Premetto che non amo i download di musica gratuita e i peer-to-peer (l'unico peer-to-peer che uso è skype): ho in caso un gran numero di dischi e cd, molta più musica di quanta ne senta normalmente, e nel mio iPod ci sono finiti un po' di questi, debitamente compressi.

Fatico quindi fatica a capire la 'bulimia' (l'espressione non è mia, è di Marco Scialdone) di chi scarica grandi quantità di musica dalla rete. Sono tuttavia convinto che tale bulimia non danneggi più di tanto le cade produttrici e gli autori, ma che anzi sia uno straordinario strumento pubblicitario.

Mi spiego.

Non solo esistono studi che confermano che la diffusione illegale di musica non ha danneggiato il mercato della musica (anzi), ma è anche una questione di buon senso.

Non solo, infatti, non è affatto detto che chi scarica gratuitamente scaricherebbe le stesse quantità di musica a pagamento se gli fossero preclusi i download illegali, ma la stessa la diffusione gratuita della musica è un formidabile strumento di lancio di questo prodotto (specie considerando i prezzi e – spesso – i vincoli del mercato legale). In altri campi (software) ci sono esempi di come l'iniziale tolleranza (anzi, anche un certo grado di 'incoraggiamento') della pirateria aiuti a saturare un determinato mercato, con notevoli vantaggi per il futuro.

Tuttavia l'azione di contrasto della 'pirateria' è sempre ai primi posti delle agende politiche (vedi 'dottrina Sarkozy') e delle cronache, anche giudiziarie. E' di questi giorni la notizia della mamma americana condannata a pagare 222.000 dollari per 24 canzoni.

Siamo di fronte alla possibilità che facciano questo anche da noi?

Alla fine non credo sia questo l'obiettivo, quanto meno in questa fase. Certamente lo sono - in primis - gli ISP, già recentemente costretti a dotarsi di strutture di filtraggio degli IP per via del contrasto alla pedopornografia.

Tuttavia, la prospettiva che il controllo delle connessioni e dei contenuti veicolati dagli ISP venga effettuato con capillarità e – oltre tutto - da strutture non giurisdizionali se non addirittura private, non lascia del tutto tranquillo. Che poi il controllo sia diretto dai fornitori dei contenuti (siano esse case musicali, cinematografiche o altri editori), mi piace ancor meno.

La battaglia da parte dell'industria musicale è in atto da tempo e con grande spiegamento di forze (e anche di forze dell'ordine, con notevole dispendio di denaro pubblico ....). Non è ora che cominci a diventare anche un argomento d'attenzione per la politica 'comune'?

domenica 28 dicembre 2008

La mucca catalitica?

Era un po' che volevo riprendere il tema dei brevetti, o meglio di certi brevetti e di alcuni aspetti del sistema della proprietà intellettuale che - da profano - continuano a stupirmi.

Si legge spesso dell'importanza della proprietà intellettuale, del fatto che sia importante - anzi indispensabile - per premiare gli autori e inventori degli sforzi fatti e - soprattutto - per promuovere l'innovazione e tutelare le aziende.

Non ho mai esaminato gli studi empirici che comprovano l'effetto benefico dei brevetti sull'innovazione e sulle imprese in generale, ma resto scettico e ricordo bene che un amico mi faceva giustamente notare che in Italia, fino al 1973, i brevetti sui farmaci non erano ammessi, ma l'industria farmaceutica italiana era articolata e piuttosto attiva e che dopo l'introduzione dei brevetti gran parte del mercato è caduto in mani straniere.

Negli Stati Uniti si è recentemente riaperto il dibattito (specie in materia di brevettabilità dei "metodi di business", ammessa in quell'ordinamento, come pure in Gran Bretagna) a seguito di una recente sentenza (resa dalla Court of Appeal for the Federal Circuit sul caso "Bilki"), peraltro passata quasi inosservata in ambito italiano.

In effetti quando si dice che il brevetto premia lo sforzo del'inventore e il contributo dato alla scienza, si tende a dimenticare che in realtà i parametri per accedere alla tutela brevettuale sono piuttosto bassi, essendo sostanzialmente sufficienti: la novità dell'invenzione e la sua non ovvietà. Quanto al requisito del contributo alla tecnica e la connessa applicabilità in ambito industriale (altre espressioni della massima vaghezza), che - poi - è l'aspetto più interessante della sentenza Bilski e della discussione sulla brevettabilità del software e dei metodi di business, non mi addentro.

Non è nemmeno necessario aver realizzato un prototipo dell'invenzione o dimostrare che l'invenzione funziona. E' sufficiente esprimere con chiarezza un'idea per avere il brevetto per avere un'esclusiva ventennale sull'idea stessa e a volte basta aspettare che qualcun altro (magari ignaro) la realizzi per fare qualche soldo (è il caso dei "patent trolls").

E così, come nel caso del disegno della "mucca catalitica" (si tratta di un vero brevetto depositato presso l'USPTO statunitense e presso l'EPO europeo).

Lo vorrei proprio vedere un prototipo funzionante di apparecchio per "l'utilizzazione delle emissioni del metano del ruminante, ..... un processo che utilizza il metano contenuto all'interno di esalazione del ruminante come fonte di energia" (ho quotato direttamente la traduzione automatica offerta dal sito dell'EPO).

Sostanzialmente si tratta di un metodo per prelevare le esalazioni di metano dell'intestino di una mucca direttamente dal ... corpo della medesima in modo da immagazzinare energia, salvaguardando l'ambiente. La genialità della scoperta sta nel fatto di aver osservato che la maggior quantità di metano esce dal corpo del ruminante dal ... sedere (dove sarebbe obiettivamene molto difficile intercettarlo ...) ma dalla bocca ... dove è altrettanto difficile, come si vede dalla complessità dal disegno sopra pubblicato.

Il tutto è illustrato, con gran disegni e ampie spiegazioni dell'innovazione introdotta dall'invenzione, sul sito dell'EPO (European Patent Office).

Bah ....

martedì 25 novembre 2008

Pagare la "protezione" contro i brevetti software?

La notizia è di quelle un po' curiose, quanto meno per il panorama italiano: una società (costituita apposta allo scopo) sta comprando brevetti sul software per 'proteggere' le società che si associano ad essa (pagando, s'intende....) contro i famigerati 'patent trolls', ossia conro le società che comprano brevetti al solo scopo di far causa alle malcapitate società che non si sono accorte di avere in produzione metodi che violano i brevetti di questi soggetti.

In Italia (e in Europa) il fenomeno delle cause di brevetto è sostanzialmente limitato, specie al di fuori di certi campi (es. farmaceutiche) e comunque coinvolge poco il software.

Negli USA (e specie in corti locali particolarmente 'ricettive' come quelle del Texas) c'è, invece, un 'fiorire' di iniziative di tal genere, al punto da indurre qualche ripensamento sul punto, specie per la 'qualità' di questi brevetti, spesso concessi per 'invenzioni' prive del benchè minimo carattere innovativo (avete presente il famigerato "one click patent" di Amazon, poi - comunque - brevettato anche in europa?).

Ciononostante questa societa che offre "protezione" non ha un sapore, per così dire .... strano?


giovedì 22 maggio 2008

Licenze a strappo ed "esaurimento del diritto" (updated)

Interessante pronuncia di un giudice statunitense in tema di licenze a strappo ed "esaurimento del diritto".

In sostanza si sostiene che una "licenza a strappo" ("shrink wrap license") può essere, ai fini dell'esaurimento del diritto ("first sale doctrine"), equiparabile a ad una vendita, cosicché il titolare può rivenderla anche se nella "licenza" fosse stabilito il divieto di rivenderla. Nel caso di specie le licenze venivano rivendute dai legittimi possessori su eBay.
Nel ragionamento del giudice statunitense è stato in particolare preso in considerazione l'aspetto della definitività del trasferimento operato da talune "licenze a strappo" che finiscono così a realizzare un effetto del tutto simile a quello della vendita.

Questione già affermata anche da autorevole dottrina italiana, ma è interessante vederlo applicare da un organismo giurisdizionale.


Aggiornamento del 23 maggio 2008
:

vorrei solo aggiungere che gli americani non giungono certo primi ad affermare questo principio, quanto meno relativamente al software e mi piace citare una pronuncia del Tribunale di Milano, 3 giugno 2002 (in AIDA, 2002, 838), secondo la quale la cessione di un esemplare di un software a tempo indeterminato ed a fronte del pagamento di un prezzo unitario non corrisponde ai requisiti della locazione previsti dal quindicesimo “considerando” della direttiva CE 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, ma va qualificata come vendita, con conseguente operatività del principio dell’esaurimento, di cui all’art. 64 bis l.d.a., in base al quale la facoltà esclusiva dell’autore, o comunque del titolare dei diritti di sfruttamento economico del software, di trarre profitto dall’opera dell’ingegno, rimane circoscritta alla prima vendita degli esemplari della stessa, e quindi chi ha acquistato un esemplare dell’opera può disporre del bene, anche cedendolo a terzi.

domenica 16 marzo 2008

Da qui all'eternità?

Ringraziando Marco Scialdone, che ha pubblicato il link sul suo blog, inserisco di seguito un filmato trovato sul YouTube: "The Disney Trap: How Copyright Steals our Stories" (ossia: "La trappola di Diseny: come il diritto d'autore sta rubando le nostre storie").

E' in inglese (ma con sottotitoli in italiano) e un po' lungo (17 minuti), ma è comunque un'esposizione ironica e molto chiara delle recenti tendenze in materia di "protezione" della proprietà intellettuale.


La tendenza ad allungare la durata della protezione offerta dal diritto d'autore è in atto da un po', con un simpatico "rimpallo" tra le due sponde dell'oceano atlantico, con USA e UE ad aumentare - a turno - la durata del diritto d'autore per adeguare la propria legislazione a quella d'oltreoceano.

Proprio poche settimane fa, il commissario europeo McCrevy ha annunciato con gran fanfara che è sua ferma intenzione aumentare i diritti di interpreti ed esecutori da 50 a 95 anni.

Il commissario si affretta a spiegare che questa tutela servirebbe a riequilibrare maggiormente la situazione tra gli autori, ai quali è riservata la facoltà di trarre profitto dalla propria opera per tutta la vita, oltre a un congruo periodo (70 anni) dopo la morte, e gli interpreti ed esecutori – parimenti elementi essenziali per la realizzazione di un'opera – che godrebbero dell'opera per solo 50 anni dall'interpretazione. Posto che molti interpreti/esecutori eseguono le loro prestazioni molto giovani (20/30 anni), un tutela di soli 50 anni rischierebbe di non durare per tutta la loro vita e di privarli, sotto il profilo economico, del conseguente vitalizio.

La notizia è stata riportata come un' estensione del “copyright” (diritto d'autore), ma non è esatto. Si tratterebbe, infatti, di un'estensione dei cd. “diritti connessi”, riconosciuti a soggetti (come ad es. interpreti ed esecutori) ai quali i diritti d'autore non spetterebbero, in quanto la loro attività non dà vita ad un'opera nuova, ma “si limita” all'esecuzione di un'opera preesistente.

Nulla di male a tutelare anche gli esecutori, anzi, ma fatico a capire dove debba essere detto che la tutela debba durare (almeno) come la loro vita. In un periodo storico nel quale è sempre più evidente la crisi delle “certezze economiche” del passato (del secolo scorso, dovrei dire) e nemmeno il mitico “posto in banca” o l'impiego statale hanno più i connotati della sicurezza assoluta, ci si preoccupa del benessere dei "poveri" autori?


Scusate il cinismo, ma la notizia ... "puzza".
E, infatti, già scorrendo il comunicato stampa vediamo che: "For session musicians, the record companies will set up a fund – a substantial fund reserving at least 20% of the income during the extended term to them. For featured artists, original advances may no longer be set off against royalties in the extended term. That means the artist would get all the royalties during the extended term."

Traducendo sommariamente si ricava che, mentre per i semplici musicisti le case discografiche dovrebbero mettere a disposizione almeno il 20% delle royalties riscosse (il che fa pensare che ora possa non essere così), per gli interpreti (principali) dovrebbe essere vietato alle case discografiche incamerarne i diritti a fronte di "anticipazioni" già fatte.

E già, perchè i "dritti connessi" a differenza dei diritti d'autore, sono riscossi direttamente da ciascuna casa discografica, che poi li ridistribuisce agli aventi diritto per quanto riguarda la "pubblica esecuzione" dell'incisione, fermo restando che - se ben ricordo - il diritto di autorizzare la riproduzione del "fonogramma" (ossia dell'incisione) spetta direttamente ed esclusivamente alla casa discografica (come pure i relativi compensi).

E così si finirebbe, di fatto, ad estendere il "signoraggio" delle case editrici nei confronti di opere già, per così dire, già piuttosto stagionate, senza che la motivazione "pensionistica" convinca più di tanto (tra l'altro con l'estesione a 95 sarebbero coperti anche i figli e i nipoti dei "poveri" interpreti ...).






lunedì 14 gennaio 2008

La montagna e il topolino (segue)

Pochi giorni fa commentavo la notizia dell'azione intrapresa avanti la Commissione Europea da Opera (il topolino) nei confronti di Microsoft (la montagna).

Ora la Commissione Europea ha annunciato di avere aperto un procedimento nei confronti di Microsoft, anche a seguito delle segnalazioni di Opera, in relazione alla strategia di Microsoft di offrire software applicativi insieme ai sui sistemi operativo.

Unitamente al reclamo di Opera, la Commissione ha annunciato che intende esaminare anche un reclamo dell'European Committee for Interoperable Systems (ECIS) che lamenta un rifiuto da parte di Microsoft di fornire informazioni necessarie per l'interoperabilità di una gran numero di applicazioni, inclusa la suite Office.

Entrambe le questioni verranno viste alla luce del provvedimento della Commissione del marzo 2004 (il provvedimento che aveva imposto a Microsoft, tra l'altro, di vendere i suoi sistemi operativi senza Microsoft Media Player): sotto il profilo della separazione tra le vendite di un sistema operativo windows e di Windows Media Player un flop clamoroso, tanto che sembrava il caso classico di un montagna che aveva partorito un topolino: chi di voi ha mai visto in negozio un sistema operativo windows senza windows media player (ancorchè la versione di windows senza windows media player sia regolarmente a catalogo sul sito di Microsoft)?

Ora un nuovo topolino sta cercando di scalare la sua montagna, riprendendo proprio il cammino del primo e spera di non fare la fine recentemente fatta da Netscape.

Come giustamente nota Roberto Dadda a proposito del caso Netscape, le dinamiche del business non sempre tengono in considerazione la qualità dei prodotti (come a me piace ripetere: la legge della giungla non sempre premia il leone più meritevole, ma semplicemente il più forte)

Indubitabilmente Microsoft è la più forte, ma non è detto che la riduzione della 'biodiversità', anche nel campo del mercato dei browser, sia un aspetto vantaggioso.

E' qui che entra in gioco il difficile compito dell' autority antitrust .....
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