venerdì 31 luglio 2009

Viale del tramonto

C'è qualcosa di sottilmente ironico nella vicenda di un'antica istituzione britannica come la Camera dei Lord che - poco prima di perdere definitivamente le sue funzioni giurisdizionali (poco dopo l'estate saranno passate ad una Suprema Corte di nuova istituzione) - viene chiamata a pronunciarsi sul "diritto di morire".

Eppure (un estremo scatto di orgoglio?) la pronuncia è di quelle che lasciano il segno: il responsabile del Crown Prosecution Office britannico (il responsabile dei Pubblici Ministeri) è chiamato ad emanare istruzioni ai pubblici ministeri per distinguere i casi di induzione al suicidio (da perseguire in giudizio) dai casi in cui l'assistenza al suicida (che in questo caso necessitava dell'assistenza della moglie per recarsi in Svizzera a morire) è da considerare non punibile in quanto esercizio del "diritto di vivere".

Un altro paese e un altro diritto (i pubblici ministeri e persino la polizia hanno da sempre ampia discrezionalità circa la determinazione dei reati per i quali esercitare l'azione penale) ma una pronuncia interessante e motivata.

Un argomento comunque controverso: la stessa Camera dei Lord, chiamata a pronunciarsi (in funzione questa volta legislativa) su un emendamento proposto per eliminare il richio di incriminazione per suicidio assistito aveva bocciato la proposta.

mercoledì 15 luglio 2009

Scarpe rotte, eppur bisogna andar ...

Quando ho letto la notizia sul mio feedreader sono rimasto un po' lì .. un'altra americanata, mi dicevo. Poi, quando ho letto la copia dell'istanza sono proprio scoppiato a ridere.

In breve: un avvocato della Florida ha presentato un'istanza al giudice perchè quest'ultimo imponesse all'avvocato della difesa di indossare scarpe più decorose.

No, non è una questione di decoro della classe forense: l'avvocato istante ne ha fatto proprio un problema di strategia professionale .....

Davvero: secondo questo avvocato, il suo avversario (l'avvocato della difesa in un processo per civile per risarcimento di danni) sarebbe solito adottare una peculiare strategia processuale tesa ad accattivarsi la giuria mostrandosi povero e tirato e per contrasto facendo apparie avida ed eccessiva la controparte.

Di qui l'argomentata istanza scritta tesa a fargli indossare scarpe più decorose.

Ora, l'immagine dell'uomo con le scarpe bucate può essere davvero accattivante e di successo. Barack Obama, in campagna elettorale, ha fatto di questa foto una vera e propria bandiera. Queste cose non sono state capite dal nostro avvocato (ma del resto anche in Italia e in Francia si preferiscono altri stili ...).

Certa gente non ha il senso del ridicolo (e certamente neppure il senso dell'opportunità) e l'istanza ha fatto il giro del mondo. Non ne conosco l'esito processuale, ma credo che dopo la figura da ... non interessi più molto neppure all'avvocato che ha presentato l'istanza.

lunedì 6 luglio 2009

Verso la chiusura anticipata della via spagnola?

Pessime notizie per il giovani (e non più giovani) praticanti che stanno pianificano un giro in Spagna per approfittare della possibilità di iscriversi colà all'albo degli avvocati (in Spagna non c'è l'esame di avvocato) e subito dopo chiedere il riconoscimento del titolo nell'ordinamento italiano.

Non è una cosa di tutto comodo perché prima occorre avere il riconoscimento della laurea italiana, ma almeno (a differenza dell'esame nostrano) il risultato è sicuro in tempi ragionevoli (anche se per i primi tra anni sarai ancora 'abogado' ... che fa un po' ridere e non 'avvocato' a tutti gli effetti).

In questi anni è diventata una piccola industria: in attesa della chiusura (perchè l'esame dovrebbe essere introdotto nel 2011) ormai le domande di riconoscimento erano sulle 500 all'anno.

Tuttavia è di oggi un comunicato del Consiglio Nazionale Forense dal titolo minaccioso: Avvocati stabiliti: stretta sulle iscrizioni nell’albo forense italiano.

In sostanza il CNF 'suggerisce' ai singoli Ordini di procedere ad una verifica dell'effettivo esercizio della professione nel paese 'd'origine' da parte dell'avvocato 'straniero' che intenda ottenere il riconoscimento.

La nuova posizione si basa su una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa sul rifiuto dell'ordine degli ingegneri di iscrivere un ingegnere 'spagnolo' e basata sul principio secondo il quale non dà diritto a riconoscimento "il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro".

'Ovviamente' non vengono toccati i diritti quesiti, ma per chi è ancora in mezzo al guado ...

mercoledì 1 luglio 2009

La copia di back-up va in Cassazione ...

Nel panorama abbastanza sconfortante della giurisprudenza italiana in materia di sofware (dove le sentenze più interessanti e innovative sono ancora quelle delle preture e dei tribunali degli anni '70 e '80 ...) mi è capitato di reperire una recente sentenza della Corte di Cassazione in tema di cessione di una copia di un programma per elaboratore e copie di bak-up.

Nel caso in questione, tra le lamentele del cliente (vittorioso) vi era anche quella relativa alla mancata consegna di una copia che consentisse la reinstallazione del programma.

La legge (633/1941) consente al licenziatario di effettuare una copia di sicurezza del programma quando tale copia è necessaria per l'uso.

Lasciando stare il fatto che - specie di fronte alle sanzioni per l'illecita duplicazione del software - non è facile capire quando una copia di sicurezza sia 'necessaria per l'uso', se il programma è preinstallato, fare una copia che possa essere reinstallata su un hard disk o su un elaboratore diverso.

Sia come sia, il principio affermato dalla Cassazione è (dal punto di vista del cliente) interessante e innovativo:
"l'omessa consegna dei dischetti di installazione, eventualmente previa apposizione di strumenti di autotutela del diritto di autore, come rileva ineccepibilmente la Corte d'appello, costituisce una violazione di quei doveri di protezione che ineriscono alla diligenza nell'attuazione del rapporto obbligatorio. La gravità dell'inadempimento è stata valutata in relazione alle conseguenze di eventuale perdita dei programmi, in mancanza della possibilità di rendere operativo il sistema su altri computer o comunque di avere la disponibilità agevole per la reinstallazione".
Poi, la prassi di mercato, sia nel settore della fornitura di sistemi professionali, che della fornitura dei semplici pc per famiglie è molto diversa.

Ormai, anche nella fornitura dei comuni pc, la consegna del disco di installazione è praticamente venuta meno, sostituita dal 'disco di ripristino' o dal 'fai da te', nel senso che il produttore ti consente di farti da te una sorta di disco di avvio per cercare (sulla macchina danneggiata) un back-up sulla base del quale effettuare un ripristino: un sistema macchinoso che anche in mano ad utenti non certo sprovveduto può comportare - com'è ovvio - difficoltà considerevoli,.
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