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domenica 21 dicembre 2008

Perchè vietare i 'remix'?

Ricevo la segnalazione dal'amico Marco Scialdone e volentieri la rilancio

Divieto di Remix. Cambiamo le regole?

Il caso segnalato da Marco è molto specifico, ma ha tra l'altro riflessi molto interessanti.

Il caso parte da un'iniziativa di Fondazione Romaeuropa e Telecom Italia per lanciare grande concorso rivolto ad artisti e creativi sul web.

La particolarità di questo concorso è che è assolutamente vietata la partecipazione ad opere che costituiscano 'remix' o 'mash-up' (di precedenti opere).

Già: il problema è quello dei diritti d'autore (sulle opere remixate) e quindi gli organizzatori non vogliono correre rischi e bandiscono tutte le opere comunque basate su opere preesistenti.

Già, peccato che:

  • per la musica elettronica e le opere multimediali, oggetto del concorso, l'utilizzo di opere preesistenti sia una delle tecniche e delle forme più diffuse e, soprattutto che
  • non è affatto detto che il remix o mash-up avvengano in violazione di diritti altrui perchè vi sono ancora delle opere di 'pubblico dominio' o che consentono (ad es. perchè pubbicate sotto licenze 'Creative Commons') i riutilizzo da parte di terzi.

Sarebbe come vietare di proiettare ad una rassegna i cartoni animati di Disney perchè in gran parte basate su opere precedenti (le fiabe di Andersen e dei fratelli Grimm .....).

Già, perchè la ripresa di parti di altre opere, il reinterpretare e anche 'contaminare' temi altrui ha sempre fatto parte del percorso dell'arte e della cultura ..... quanto meno fino all'avvento del diritto d'autore, che - soprattutto nelle sue più recenti norme - riduce fin quasi ad annullare l'area del riutilizzo di temi di parti di opere altrui in un nuovo contesto creativo.

E non ditemi che ciò è nell'interesse dell'autore: il principale interesse dell'autore è che le suo opere siano conosciute ed è per l'interesse ad essere conosciuti, superando la strozzatura (in tutti i sensi) delle majors, che si sta diffondendo la musica in rete con licenza 'libera'.

Lunga vita alle licenze libere ....


mercoledì 16 luglio 2008

Qualcuno ne sentiva la mancanza?

Alla fine non potevano andare in ferie senza averlo fatto: la Commissione ha finalmente annunciato la presentazione della proposta di portare a 95 anni la durata dei diritti che spettano agli esecutori e ai produttori delle opere musicali (i cd. "diritti connessi").

La motivazione sarebbe quella di sostenere i redditi degli esecutori dei brani musicali negli ultimi anni della loro vita (alla faccia della longevità) e - incidentalmente - di sostenere i bilanci delle case discografiche.

Riporto letteralmente:
"The extended term would benefit performers who could continue earning money over an additional period. A 95-year term would bridge the income gap that performers face when they turn 70, just as their early performances recorded in their 20s would lose protection. They will continue to be eligible for broadcast remuneration, remuneration for performances in public places, such as bars and discotheques, and compensation payments for private copying of their performances.
The extended term would also benefit the record producers. It would generate additional revenue from the sale of records in shops and on the Internet. This should allow producers to adapt to the rapidly changing business environment which is characterised by a fast decline in physical sales (- 30% over the past five years) and the comparatively slow growth of online sales revenue."

Già perché il "diritti connessi" sono riscossi dalle case discografiche, sia quelli che incassano in proprio come titolari del diritto di autorizzare la riproduzione del 'loro' fonogramma, sia quelli che incassano come mandatari ex lege degli interpreti ed esecutori. Non c'è bisogno,credo, di precisare che la percentuale di diritti che effettivamente viene poi versata ad interpreti ed esecutori è in effetti risibile ....

In questo modo, oltre a continuare a foraggiare con i denari dei consumatori società che evidentemente non sono in grado di fare affari in altro modo, si estende la loro 'manomorta' sulla musica.

Se ne era già parlato mesi fa e francamente speravo che la proposta fosse rientrata, ma evidentemente ci sono, anche in Europa, ragioni assolutamente impellenti per spingere provvedimenti dei quali nessuno (o quasi) sente la necessità.

venerdì 9 novembre 2007

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea boccia il "bollino" SIAE

I fatti: nel 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì avvia un’indagine preliminare nei confronti del sig. Schwibbert, che deteneva per la vendita un certo numero di CD contenenti riproduzioni di opere dei pittori Giorgio De Chirico e Mario Schifano. I CD, importati dalla Germania per conto di altre società in vista della loro commercializzazione nell’ambito di iniziative culturali, erano privi del contrassegno «SIAE».

Il sig. Schwibbert veniva rinviato a giudizio non già il fatto di avere riprodotto abusivamente le opere, dato che quest’ultimo era in possesso delle necessarie autorizzazioni, bensì esclusivamente perchè i CD erano privi del contrassegno «SIAE».

Nel corso del giudizio, il difensore del sig. Schwibbert ha chiesto al giudice di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte per verificare la compatibilià della normativa italiana con il diritto comunitario. Il Tribunale civile e penale di Forlì ha accolto tale istanza, ma, nell’ordinanza di rinvio, ha semplicemente incluso in allegato la memoria dell’avvocato, senza formulare precisi quesiti.

Il risultato:
"... Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev’essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno «SIAE» in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato."

Il "bello" è che il bollino (o meglio la sua mancanza) è alla base della norma (l'art.171 bis della l.633/41) che criminalizza la duplicazione abusiva del software ....

Qui la sentenza integrale

Aggiornamento delle 13.56: Daniele Minotti, nel suo blog, mi corregge: "La duplicazione non e' una condotta che ruota intorno al contrassegno. Le altre (detenzione, importazione, ecc.) sì.
E se tanto mi da' tanto... dovrebbe cadere il 171-bis e anche il 171-ter se c'e' riferimento al contrassegno
".

Non è poco, perchè cadrebbero ad esempio i fatti non solo di detenzione, ma anche di distribuzione e importazione di software senza bollino, nonchè di viedocassette e altri supporti contenenti film ugualmente senza bollino, etc.

Il "bollino" svolge una funzione molto importante nel sistema della SIAE. Sicuramente vi saranno nuovi interventi legislativi a breve per "colmare il vuoto" e - dati questi legislatori e agendo sotto lo sprone dell'urgenza - difficilmente la modifica legislativa sarà per il meglio.

Stay tuned ....


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