Visualizzazione post con etichetta diritto. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto. Mostra tutti i post

domenica 19 febbraio 2012

L'ipocrisia della polemica sull'articolo 18.

Mi sento sempre più a disagio di fronte alla polemica sul "famigerato" articolo 18.

Ormai siamo alla filosofia, anzi alla pedagogia. E così ecco giornalisti ed "esperti", oltre allo stesso Presidente del Consiglio, insegnare ai giovani che il posto fisso è morto, anzi è "noioso" e tutto sommato non sarebbe neppure desiderabile.

Una generazione di persone che al posto fisso non ha mai rinunciato, anzi, ha sempre preteso la protezione del proprio posto e dei propri diritti, elogia l'insicurezza (degli altri, ovviamente) ...

D'altronde siamo un paese profondamente paternalista (oltre ad essere sempre il paese della controriforma: interessante questo libro) e certe sparate, lungi dall'essere accolte con la dovuta perplessità, vengono ripetute e propalate con acritica approvazione.

Ma non è solo una questione di metodo (come si dice ora) a rendermi perplesso, ma il merito della questione.

Innanzitutto non è l'articolo 18 a impedire i licenziamenti.

I licenziamenti - giova ripeterlo - in Italia sono possibili, ma   vanno giustificati. E non è una posizione peculiare di noi italioti: in tutta Europa il licenziamento ingiustificato è impugnabile davanti al giudice.

La peculiarità italiana (e di altri paesi come l'Austria, ad.es.) è che il giudice può ordinare all'imprenditore che abbia effettuato un licenziamento in violazione delle regole di riassumere il lavoratore.

E' questo che offende i nostri i nostri "liberal-liberisti" (come i mitici Giavazzi-Alesina sul "Corriere della Sera")?

In fondo l'articolo 18 è espressione di un principio fissato nella nostra legge da Mussolini negli anni '40: il principio secondo il quale "Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore" (art.2058 c.c. sul "risarcimento in forma specifica") e in effetti i pretori italiani avevano già comunque iniziato a disporre la reintegrazione del lavoratore anche prima dell'approvazione dell'art.18.

Se il problema è la protezione del lavoratore, chiariamo subito che la sanzione risarcitoria (specie se limitata per legge ad un certo numero di mensilità) non ha alcuna efficacia: il lavoratore non ha alcuna possibilità di aspettare da disoccupato un risarcimento di 10 o 15 mensilità (che arriverebbe dopo tre gradi di giudizio e alcuni anni a casa senza soldi ...) e avrebbe interesse ad accettare qualunque transazione, che gli consentirebbe tra l'altro di cercare un nuovo lavoro (nessuno assume un lavoratore in causa con il proprio datore). Teniamo conto, poi, che per molti lavoratori (gli ultra quarantenni) le speranza di trovare un posto sono sempre stata estremante ridotte anche quando la crisi non c'era.

Se il problema è quello che l'articolo 18 scoraggerebbe le assunzioni, risponderei che non c'è alcuna prova empirica del fatto che la facilità di licenziare (come pure la 'flessibilità') aumenti l'occupazione.

Il tasso di inflazione italiano è in linea con quello dei paesi 'flessibili' e quello dei paesi (come l'Austria) dove c'è la sanzione della reintegrazione non è peggiore di quelli di altri paesi ...

Non c'è alcuna prova empirica che questa norma impedisca di assumere. Anzi, vediamo proprio della realtà italiana che l'introduzione della flessibilità (dal "pacchetto Treu" in poi) non ha aumentato l'occupazione ma ha solo aumentato l'area del lavoro "a tempo".

Sotto un profilo di puro diritto, poi, se il problema fosse che le regole italiane sono troppo rigide in tema di licenziamento, dovremmo concentrarci sulle regole che consentono (o non consentono) di licenziare. 

Limitarsi a depotenziare la sanzione è la tipica risposta "all'italiana"  ed un modo di rifiutarsi tanto di tutelare quelli che sono illecitamente licenziati quanto quelli che avrebbero la necessità legittima di ridurre il personale (o di liberarsi di fannulloni o dei fetenti).

Tra l'altro, accanirsi sul posto fisso va oltre.

L'economia italiana, almeno per tutto il '900, si è basata sul posto fisso (articolo 18 o meno chi voleva lavorare lavorava e aveva la ragionevole aspettativa di continuare ad occupare lo stesso posto) e il tanto vantato risparmio degli italiani (e in primis la casa di proprietà) è frutto di questa epoca.

Che l'eliminazione del posto fisso sia un valore, mi sembra difficile da dimostrare.

martedì 29 novembre 2011

Programmi per elaboratori e ipotesi di 'copiatura funzionale' ...


Interessante e articolata l'opinione resa dall'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-406/10.

L'High Court inglese ha interpellato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un inconsueta causa promossa da SAS Institute Ltd contro World Programming Ltd relativa all'asserita riproduzione di funzioni di un programma per elaboratore.

Nella causa in corso in Inghilterra, una società (Sas Institute) accusava l'altra (World Programming) di aver realizzato un programma in grado di eseguire programmi di Sas (una sorta di emulatore) violando la  proprietà intellettule di quest'ultima.

E' interessante peraltro che non vi è prova che Word Programming  abbia avuto accesso al codice sorgente di Sas e quindi è difficile dire che abbia copiato in senso classico.

La causa si svolge pertanto sulla riproduzione di funzioni già implementate dal programma asseritamente 'copiato' e coinvolge vari temi, quali:

  • la tutelabilità delle idee (ipotesi nettamente rifiutata dall'Avvocato Generale, per lo meno sulla base della tutela data dal copyright);
  • la tutela dei manuali d'uso (ritenuti tutelabili in quanto siano espressione di originalità);
  • la tutela dei linguaggi di programmazione (visti dall'avvocato Generale come elementi funzionali, come tali non tutelabili);
  • la facoltà del licenziatario di risalire ai principi di funzionamento di un programma per elaboratore, con particolare riferimento alla possibilità di ricostruire i formati dei file del programma sotto osservazione (ammissibile negli stretti limiti necessari per raggiungere l'interoperabilità con altri programmi, ma non per ricostruire il codice sorgente);
Attendiamo la decisione della Corte

venerdì 4 marzo 2011

Il diritto di indignarsi

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n. 4248 del 22 febbraio 2011:
"Ciò premesso, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita ... Ed è appena il caso di sottolineare come nell'esercizio del diritto di critica, mirante per definizione non ad informare ma a fornire giudizi e valutazioni personali, ben possano essere adoperate espressioni di commossa partecipazione alla vicenda che si racconta e di indignazione nei confronti di determinate situazioni che si siano venute oggettivamente a determinare"
Bene. Meno male che la Corte di Cassazione ci ricorda che abbiamo il diritto di indignarci, e pure il diritto di esprimerla, questa indignazione, e di darvi voce accorata.

Ma quanti si ricordano ancora di indignarsi di fronte ad una gestione della cosa pubblica così incurante e scellerata?
 

sabato 19 febbraio 2011

Ignorantia legis ...

... non excusat, specie quando riguarda il supremo organo giurisdizionale della nostra Repubblica.

La schermata riportata a fianco è tratta dal "servizio novità" della Corte di Cassazione, un servizio (a cura dell'Ufficio del Massimario) che pubblica le più recenti sentenze della Suprema Corte.

Quale disposizione di legge autorizza l'Ufficio del Massimario a limitare all' "uso personale" (che come tale sarebbe poco confacente all'utilità che ne possono trarre, ad es. avvocati,  magistrati o giornalisti nell'esercizio delle loro funzioni o professioni)?

L'articolo 5 della legge sul diritto d'autore (legge 633/1941)  statuisce che "le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere".
  
Quindi alle sentenze della Cassazione (e alle loro massime ufficiali, curate appunto dell'Ufficio del Massimario), a differenza dei lavori delle case editrici private, non si applica il diritto d'autore (e nemmeno il diritto sui generis a favore del costitutore di una banca dati, regolato dalla medesima legge).

Il legislatore (e la legge era firmata da Mussolini ... ) era preoccupato di assicurare la massima diffusione delle norme e degli altri atti ufficiali delle amministrazioni dello Stato (tra le quali, pacificamente, l'Ufficio del Massimario).

I motivi di pubblico interesse del legislatore sono evidenti. Quelli dell'Ufficio del Massimario no.

lunedì 12 aprile 2010

"siamo al top...." (upgraded)

Oggi è stata depositata la sentenza del caso Google-Vivi Down e, non appena avuta la notizia, mi sono precipitato a leggerne la motivazione.

Una lettura interessante da un lato e un po' deludente dall'altro.

Interessante la ricostruzione dei fatti, con tanto di ampi stralci dei verbali delle indagini di Polizia Giudiziaria e delle testimonianza.

Un po' deludente (per lo meno a mio parere) la parte di motivazione vera e propria: molti aspetti sono solo accennati e - anche se confesso di aver letto solo sommariamente le 111 pagine (!) della sentenza - fatico a cogliere il punto in termini concettuali, specie in termini di nesso tra la mancanza dell0 informativa (all'utente?) e accettazione del rischio di violazione dei diritti (dell' "interessato").

Una frase come quella che segue "Esiste quindi, a parere di chi scrive, un obbligo NON di controllo preventivo dei dati immessi nel sistema, ma di corretta e puntuale informazione, da parte di chi accetti ed apprenda dati provenienti da terzi, ai terzi che questi dati consegnano" fatico a collocarla sia nel contesto del d.Lgs.70/03 che nel contesto della normativa sulla data protection.

Lascerei per ora la parola agli esperti.

Molto istruttiva è, peraltro, la parte di ricostruzione del fatto relativa in particolare alla verifica della compliance di Google Italy S.r.l. rispetto alle normative italiane (pag.46 e s.s.).

Istruttivo: la policy pare fosse, nelle giurisdizioni extra USA, quella di non rimuovere contenuti diffamatori senza ordine di un giudice (o salvo che un avvocato non dimostrasse loro che non vi era spazio per difendere il contenuto contestato) e che di fatto nessuno o quasi degli avvocati italiani abbia mai avuto neppure risposta ai numerosi reclami presentati negli anni ...

E stando alla ricostruzione del Giudice, non si tratterebbe di incidenti o casi isolati, ma di un atteggiamento che - almeno fino a tutto il 2006 - sarebbe stato di totale disinteresse rispetto alla normativa italiana.

Bello. Ma piu' bella è stata la risposta che sarebbe stata data dal responsabile legale per l'Europa ad una richiesta di Google Italy, priva di supporto legale interno, di rivedere le policy interne in materia di privacy alla luce della normativa italiana: "siamo al corrente della vigente legislazione .... e 'siamo al top' su questo tema" ........


Aggiornamento del 14 aprile 2010.

E' sempre istruttivo poter osservare come si comporta una grande società nell'entrare in un nuovo mercato, specie quando questo mercato si trova in un piccolo paese molto lontano.

Tuttavia, discutendo di rispetto di normative, il primo punto da porsi è - ovviamente - quello dell'applicabilità di tali normative.

E questa mattina mi trovo questo commento di Bruno Saetta:
"Comunque ..., la condanna è per violazione dell'art. 167 c. privacy, che prevede una pena per chi tratta dati sensibili in assenza di consenso.
In realtà Google Italia (i 3 sono dirigenti di G Italia) non tratta alcunché, casomai è G Inc a trattare, e la stessa polizia postale ammette (13/11/06) che il contenuto era all'estero, negli USA. Ma il giudice dice che comunque ci sarebbe stato un trattamento a Milano.
La normativa privacy si applica anche a trattamenti avvenuti all'estero, se l'azienda ha una sede in Italia (per il giudice G Italia è collegata a G Inc) e degli strumenti in Italia, "salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione Europea". Che poi è il caso specifico, cioè i dati transitano verso gli Usa dove vengono trattati. Nello specifico il trattamento consiste nella conservazione del video per 2 mesi, ma il trattamento è avvenuto negli USA."
Certo che il trattamento è avvenuto negli USA: finalità e modalità del trattamento sono decise negli USA, le infrastrutture sono negli stati Uniti e persino i reclami ricevuti da Google Italy sono gestiti da là. Gli stessi imputati sono innanzitutto dipendenti di società straniere del gruppo Google e designati esponenti di Google Italy proprio in virtù di tale loro veste.

Tenuto conto che l'utente si collega direttamente alle infrastruttura di Google Inc (Google Italy agisce da interfaccia prevalentemente nella raccolta della pubblicità) non possiamo dire che neppure la raccolta dei dati avvenga in Italia.

E allora che c'entra l'informativa? Nulla, specie se quella che si imputa non è l'informativa all'interessato (prevista dalla legge, ove applicabile) ma l'informativa al soggetto che ha raccolto i dati (oggettivamente non prevista in alcuna norma ...).

Inapplicabile la legge sulla 'data protection' (continuo ad essere piuttosto allergico a chiamarla normativa sulla privacy), vincolata ad un principio espresso di territorialità, la condotta di diffusione dei dati nel territorio della Repubblica non è priva di rilevanza, ma va valutata alla luce dei principi di divieto dell'obbligo generale di sorveglianza e delle limitazioni di responsabilità degli internet service providers di cui agli art.14 e seguenti del D.Lgs.70/2003.

Si potrebbe, a mio avviso approfondire la questione dell'applicabilità a Google Video delle normative di cui sopra. Proprio la recente sentenza 23 marzo 2010 della Corte Europea di Giustizia (cfr. in particolare il punto 118) non ha affatto riconosciuto a Google lo status di intermediario 'neutro' ai fini dell'applicazione della disciplina di esenzione di responsabilità prevista dalle norme europee sul commercio elettronico (delle quali in D.Lgs.70/2003 costituisce attuazione) rinviando al giudice nazionale l'esame relativo e in particolare indicando specificamente il tema dell'indagine ("è invece rilevante il ruolo svolto dalla Google nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave").

domenica 26 ottobre 2008

Punture di spillo


E' un recente successo "editoriale" francese, tuttora in vendita su Amazon.fr.

Si tratta di una bambolina del presidente francese, completa di spilloni e istruzioni per un bel rito vudù.

Un grande successo, appunto, al punto che Sarkozy ha dato mandato ai suoi avvocati di agire in giudizio per ottenere il ritiro della bambolina da Amazon, sul presupposto che questo prodotto violi il suo diritto all'immagine.

Ma l'immagine di un politico non è pubblica? Sicuramente si quando parliamo di satira, forse no quando parliamo di prodotti commerciali.

Si tratta di satira o di prodotto commerciale? Tranquilli: pura, purissima satira. Basta leggere l'inizio delle istruzioni d'uso per convincersene:

" Odiate Sarkozy perchè è troppo a destra? Vi chiedete se pensa prima di parlare [n.d.r.: “oddio, mi ricorda qualcuno”]? Pensate di iniziare un secondo lavoro per tenere la testa fuori dall'acqua? Ottimo! Avete pensato di eleggere una persona che avrebbe fatto splendere la Francia su tutti gli altri paesi? E comunque avete problemi a giungere alla fine del mese e sognate di lasciare questa società che non fa nulla che beneficiare i ricchi ..... Respirate. Perchè è questo dove il manuale di Voodoo su Nicolas Sarkozy entra in gioco. Grazie alle magie di Yaël Rolognese, potete evitare il malocchio e impedire a Michael Sarkozy di fare ulteriori danni. Allora, che aspettate? Quando andrete in pensione - ad 87 anni - sarà troppo tardi. Cominciate a ricostruire da subito la scena politica francese grazie al manuale del Voodoo su Nicolas Sarkozy ".


Pare che l'inizativa in questione rispetti la par condicio perchè è in vendita anche il pupazzetto di Ségolène Royal, che - però - non riscuote lo stesso successo.

C'est la vie ....



venerdì 13 giugno 2008

Stop alle intercettazioni ....


Come ampiamente annunciato, il Governo ha varato il disegno di legge per limitare le intercettazioni.

Il testo del d.d.l non è noto. L'unico testo ufficiale, al momento, è il seguente comunicato stampa:

"Il provvedimento ha due punti di forza: arginare la diffusione incontrollata dei contenuti delle intercettazioni e ridimensionare gli oneri derivanti dalle operazioni di intercettazione.

Il provvedimento tiene in considerazione il diritto alla riservatezza tutelato dall’articolo 15 della Costituzione e i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la legge dello Stato deve garantire un’adeguata protezione della privacy, attraverso la definizione delle categorie di persone assoggettabili a intercettazionii e la natura dei reati; l’individuazione di un termine massimo per la durata delle intercettazioni e la tutela degli interlocutori che siano stati casualmente intercettati.

Si riconosce altresì la responsabilità amministrativa della testata giornalistica intesa come soggetto giuridico.

Altre novità consistono nell’introduzione del termine di durata massima delle intercettazioni, pari a tre mesi, e nella riduzione del numero dei reati.

Le nuove limitazioni non si applicheranno, tuttavia, ai reati per mafia, e terrorismo e altri reati di gravissimo allarme sociale.

Il disegno di legge prevede, infine, la pena della reclusione fino a cinque anni per chi utilizza o rivela le intercettazioni o altre notizie coperte da segreto, avendo conoscenza qualificata degli atti del procedimento penale, e l’aumento della pena per il giornalista che pubblica arbitrariamente, anche per riassunto, le intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione: arresto da uno a tre anni e sanzione da 500 a 1.032 euro. Come è noto, in questo caso, non è possibile applicare alcuna misura cautelare, neppure interdittiva".

Ora:

  • gli obiettivi (limitazione della diffusione delle intercettazione e risparmio di spesa) mi sembrano francamente di discutibile "priorità", specie considerando che la diffusione delle intercettazioni ha riguardato prevalentemente soggetti 'pubblici' (per i quali, anche sotto un profilo giuridico, le esigenze di riservatezza vanno valutate con minor rigore) e che l'aggravio di spesa sarebbe senz'altro compensato dalla maggiore efficacia delle indagini;
  • il limite (assoluto) di durata mi sembra poco ragionevole, specie nei casi in cui le intercettazioni diano risultati positivi (il magistrato, pur di fronte a prove di reato, dovrebbe fermare le attività di indagine);
  • l'apparato sanzionatorio comunque è formidabile (e, a mio avviso, sproporzionato), specie nella minaccia di applicale la "responsabilità amministrativa" (la "famigerata" 231, che può portare alla chiusura del giornale).
Asspettiamo di vedere la lista dei reati ....

giovedì 28 febbraio 2008

La convenzione europea sul "Cybercrime"

Nella giornata di ieri, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di ratifica della convenzione di Budapest sul Cybercrime (del 2001).

Era una decisione attesa da tempo, anche se - dato il momento politico attuale - nessuno poteva scommettere sulla sua approvazione.

La legge contiene innovazioni importanti.

Innanzitutto vi è un "aggiornamento" delle norme del codice penale sui, "crimini informatici.

Molto interessanti sembrano, poi, le nuove norme del codice di procedura penale sull'acquisizione di prove informatiche.

Sicuramente dirompente rischia però di essere l'estensione della responsabilità "amministrativa" delle società ai casi di reati informatici e di reati di illecito trattamento di dati personali contenuta nella nuova legge.

Si conferma un atteggiamento di estrema severità del legislatore italiano riguardo al trattamento (specie se automatizzato) delle informazioni e all'esercizio di sistemi informatici in generale.

Peccato che di tanto rigore non si trovi facilmente traccia nell'approccio all'informatica da parte dei responsabili dei dipartimenti IT...








giovedì 22 novembre 2007

Democrazia e critica alle istituzioni


Interessante sentenza resa dalla Corte di Cassazione a seguito del ricorso di un magistrato che si riteneva diffamato da un articolo giornalistico nel quale veniva aspramente criticato il suo comportamento nell'ambito di un noto processo:
"Va altresì rilevato che il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell'homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata - è bene ricordarlo - in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza. E' stata, pertanto, correttamente ritenuta, nel caso di specie, la sussistenza dell'interesse pubblico alla notizia ed alla critica"
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 05 giugno 2007, n. 34432

mercoledì 14 novembre 2007

Giornalisti e sequestri "esplorativi"



Interessante e recentissima sentenza della Corte di Cassazione in tema di sequestri nei confronti di giornalisti: Sentenza n. 40380 del 31 maggio 2007 - depositata il 31 ottobre 2007.


Il caso in breve: nel corso di un'indagine per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, veniva disposto dalla Magistratura un decreto di sequestro avente ad oggetto sia il computer che l' "area server" di un giornalista (non indagato)

Il sequestro veniva eseguito tramite l'acquisizione di copia dell'intero contenuto dell'hard disk del computer e dell' "area server" del giornalista, ripeto, non indagato.

Il giornalista ricorreva per far valere l'illiceità dell'acquisizione. Saltiamo alcune tecnicalità della vicenda, che evidenziano però aspetti paradossali nell'esito del ricorso, opportunamente evidenziati e stigmatizzati dalla Corte di Cassazione che dà ragione al giornalista. In sintesi la Suprema Corte evidenzia che non sono giustificate "... a soli fini esplorativi, indiscriminate e pesanti intrusioni nella sfera personale di giornalista attraverso l'acquisizione di tutto il materiale informatico posseduto e attinente alla sua professione" e che le norme del codice di rito impongono la massima cautela nell’utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del sequestro onde evitare un sostanziale aggiramento della disciplina posta a garanzia del segreto professionale.

sabato 3 novembre 2007

Pirateria musicale


Interessanti i risultati di una ricerca commissionata dal governo canadese, secondo la quale tra i soggetti dediti al dowlnloading della musica il "consumo" di musica legale non cala, anzi .....

Contemporaneamente sentiamo di fortissime multe appioppate, anche in Italia, a soggetti che scambiano illegalmente file musicali e altre opere protette.

Non stiamo parlando di soggetti che hanno fatto commercio di opere musicali/film, stiamo parlando di "uso personale". Hanno condiviso e scambiato, è vero, grandi quantità di "opere protette", ma la differenza tra uso personale e commercio (in termini legali, il "fine di lucro") mi sembrerebbe dover ancora contare qualcosa ...

E' allora?

Chi ha ragione, il governo canadese o la FIMI che denuncia che " a pirateria digitale non è un problema di quattro ragazzetti che scaricano a sbafo ma una seria minaccia per l'industria della creatività. Colpire i grandi spacciatori di musica illegale, costituisce un segnale di fermezza contro una crescente attività organizzata che causa notevoli danni ai nuovi business model della musica in rete"?

Al di là del tono emotivo (e superficiale) dell'esponente della FIMI, ha senso appioppare multe di diverse decine di milioni di euro a dei privati?

Sia chiaro, come si è giustamente osservato, queste multe non verranno pagate sul serio o - quanto meno - non verranno pagate integralmente(bella forza, chi ha i soldi per pagarle ...), ma intanto case e stipendi verranno pignorati ......

Ha senso rovinare letteralmente delle persone per illeciti come questi? Non è che si è perso qualsiasi senso di proporzione?

venerdì 2 novembre 2007

Giustizia Vs. disabilità 1-0


Non è consentita la sosta nelle aree riservate alle auto delle forze
dell’ordine neppure ai cittadini portatori di handicap (Corte Suprema di
Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 17689 del 14 agosto
2007
).


I fatti: un disabile parcheggia su uno spazio riservato alle Forze dell'ordine e per questo viene multato.
Il disabile è però un avvocato (azz.... a quelli fare causa non costa nulla... ;-)) e fa opposizione alla multa. Nonostante il ricorso, però, perde l'opposizione sia adavanti al Giudice di Pace che, a seguito di sua impugnazione, in Cassazione.
La Corte di Cassazione si affretta a motivare affermando che tra le esigenze del disabile, pur con riconosciute ridotte capacità motorie, e le esigenze della collettività queste ultime dovrebbero prevalere visto l' "alto ... rischio di serio intralcio" all'opera di queste ultime "con evidenti ricadute negative su beni quali l'ordine, la sicurezza nonchè l'incolumità pubblica". Il disabile metteva evidentemente a rischio niente di meno che l'incolumità pubblica ....
Tanti aggettivi, tanti paroloni, ma niente di concreto.
Rimane in bocca l'amaro del dubbio che l' (amministrazione della) Giustizia abbia finito con il prevalere, perchè sono certo d'accordo che tra le esigenze del singolo e quelle della collettività queste utlime possano, previa seria valutazione, prevalere.

Qui però non è chiaro - in concreto - quali siano le esigenze della collettività. I posti riservati servivano per inderogabili esigenze di servizio o - più semplicemente - per sveltire il funzionamento dell'amministrazione della Polizia (agevolare l'accesso a Tribunali o altri uffici pubblici)? C'erano parcheggi per disabili nelle vicinanze?

Io credo che in dererminati casi l'interesse del pubblico funzionario debba cedere nei riguardi dell'interesse del singolo cittadino, ma di questo non vi è traccia nella sentenza.
Bah...

Creative Commons License
I testi di questo blog sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons.