Nel panorama un po' desolante della giurisprudenza italiana in maniera di software, possiamo ora registrare - udite! udite! udite! - un intervento della Corte Costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale è stata promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che lamentava che una legge della regione Piemonte in materia di promozione del software libero violava le leggi sulla concorrenza.
Ora, l'accusa al software libero di violare la normativa sulla concorrenza, per quanto per certi versi paradossale, non è nuova: in alcuni casi si è sostenuto che il software libero facesse concorrenza sleale al software proprietario praticando 'prezzi predatori' (in quanto distribuiti gratuitamente), in altri casi ci si è appuntati sul carattere 'virale' delle licenze open source, ossia sul fatto che le licenze open source consentono la libertà di rimodificare e distribuire il software 'libero' a condizione di distribuire a propria volta il software libero solo con pari libertà.
La prospettiva della Presidenza del Consiglio era più, come dire, terra-terra, in termini di violazione della competenza statale in materia di concorrenza.
La sentenza è prevalentemente tecnica e tecnicamente affronta le problematiche poste dalla legge della Regione Piemonete.
Tuttavia la sentenza risulta a mio avviso molte importante. In primo luogo, in un panorma che ora vedeva poco più di questo articolo di Carlo Piana, riconosce la dignità (e legittimità giuridica) delle licenze di open source, sia in quanto evidenzia una cosa che secondo me è basilare, e cioè che il fenomeno open source, ossia il fenomeno legato all'affermarsi delle licenze 'pubbliche' (come l'ormai famosa e ubiquitaria GPL) è un fenomeno giuridico.
Cito testualmente la sentenza:
"si deve ancora ribadire che i concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica. In sostanza, ciò che distingue il software libero da quello proprietario è il differente contenuto dell’accordo negoziale (licenza), posto a fondamento della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma; e la scelta circa l’adozione dell’uno o dell’altro modulo negoziale appartiene alla volontà dell’utente".
La questione di legittimità costituzionale è stata promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che lamentava che una legge della regione Piemonte in materia di promozione del software libero violava le leggi sulla concorrenza.
Ora, l'accusa al software libero di violare la normativa sulla concorrenza, per quanto per certi versi paradossale, non è nuova: in alcuni casi si è sostenuto che il software libero facesse concorrenza sleale al software proprietario praticando 'prezzi predatori' (in quanto distribuiti gratuitamente), in altri casi ci si è appuntati sul carattere 'virale' delle licenze open source, ossia sul fatto che le licenze open source consentono la libertà di rimodificare e distribuire il software 'libero' a condizione di distribuire a propria volta il software libero solo con pari libertà.
La prospettiva della Presidenza del Consiglio era più, come dire, terra-terra, in termini di violazione della competenza statale in materia di concorrenza.
La sentenza è prevalentemente tecnica e tecnicamente affronta le problematiche poste dalla legge della Regione Piemonete.
Tuttavia la sentenza risulta a mio avviso molte importante. In primo luogo, in un panorma che ora vedeva poco più di questo articolo di Carlo Piana, riconosce la dignità (e legittimità giuridica) delle licenze di open source, sia in quanto evidenzia una cosa che secondo me è basilare, e cioè che il fenomeno open source, ossia il fenomeno legato all'affermarsi delle licenze 'pubbliche' (come l'ormai famosa e ubiquitaria GPL) è un fenomeno giuridico.
Cito testualmente la sentenza:
"si deve ancora ribadire che i concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica. In sostanza, ciò che distingue il software libero da quello proprietario è il differente contenuto dell’accordo negoziale (licenza), posto a fondamento della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma; e la scelta circa l’adozione dell’uno o dell’altro modulo negoziale appartiene alla volontà dell’utente".
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