domenica 25 maggio 2008

La privacy e il potere

Il web è pieno di notizie e "non-notizie", ma ogni tanto ci sono (anche tra queste ultime) quelle che mi provocano comunque qualche moto di inquietudine.

Quella che mi ha colpito oggi è la notizia di una causa intentata da un avvocato contro il governo statunitense relativamente al fatto che non sarebbe garantito il segreto professionale dei clienti nel caso in cui una "law firm" (chiamali studi legali non si può proprio più: sarebbe meglio chiamarle "aziende di servizi legali", per lo meno la traduzione sarebbe più letterale ...) decida di affidare in outsourcing parte delle proprie attività ad una società residente in uno stato straniero.

Il caso non è peregrino: molte grandi "law firm" statunitensi si avvalgono, in particolare, dei servizi di società operanti in India, paese dove è facile trovare dei giovani scolarizzati, dal buon inglese e a basso costo. Un po' come nell'informatica ...

Il punto che mi ha colpito è stato la motivazione della citazione: il fattore che metterebbe in pericolo la riservatezza dei dati dei clienti non è la situazione (o le autorità) del paese nel quale l'attività è svolta o la serietà degli outsourcers, ma l'attività spionistica del governo statunitense e, in particolare, della NSA che è libera di spiare in tali paesi senza vincoli costituzionali.

Non so che esito possa dare una simile azione legale, ma il problema sottostante è serio.

Noi in Europa certi problemi li sentiamo forse meno, ma il governo degli Stati Uniti, a partire dall'attacco alle torri gemelle (ma molti sostengono che tale pratica esisteva anche prima e stanno venendo fuori riscontri in tal senso): gli esempi hanno creato imbarazzo anche da noi e mi riferisco, in particolare, allo spionaggio sulle transazioni finanziarie che transitano sulla rete SWIFT (una società europea) e al famigerato Echelon.

Comunque il livello del problema negli USA può essere dato dal fatto che è in discussione un progetto di legge (spinto da G.W.Bush) per concedere l'esenzione da responsabilità alle società di telecomunicazione che hanno collaborato agli spionaggi senza mandato del governo .....

Per capire la portata del problema, pensate che tramite Echelon il Governo statunitense è in grado di "filtrare", intercettare e leggere (le mail sono assolutamente in chiaro e non è prevista, a differenza, ad. es. da sistemi come il Blackberry o la 'semplice' telefonia GSM alcuna crittografia) il traffico mail scambiato in altri paesi del mondo. Alcuni mesi fa c'era stato un interessante caso (non c'entrava il governo USA) sulla (in)sicurezza delle comunicazioni via mail tra ambasciate.

E mi vien da ridere pensando a tutte le transazioni importantissime (e segretissime) che vengono negoziate e perfezionate tramite un interminabile flusso di mail al di qua e al di là dell'atlantico.

Altro che indiani ;-)

P.S. è comunque di pochi giorni fa la notizia che il governo indiano (in ossequi al principio del "accà nissuno è fesso" ...) si è fatto consegnare dalla società che produce i Blackberry le chiavi di cifratura per leggere i messaggi scambiati con tale sistema ...


giovedì 22 maggio 2008

Licenze a strappo ed "esaurimento del diritto" (updated)

Interessante pronuncia di un giudice statunitense in tema di licenze a strappo ed "esaurimento del diritto".

In sostanza si sostiene che una "licenza a strappo" ("shrink wrap license") può essere, ai fini dell'esaurimento del diritto ("first sale doctrine"), equiparabile a ad una vendita, cosicché il titolare può rivenderla anche se nella "licenza" fosse stabilito il divieto di rivenderla. Nel caso di specie le licenze venivano rivendute dai legittimi possessori su eBay.
Nel ragionamento del giudice statunitense è stato in particolare preso in considerazione l'aspetto della definitività del trasferimento operato da talune "licenze a strappo" che finiscono così a realizzare un effetto del tutto simile a quello della vendita.

Questione già affermata anche da autorevole dottrina italiana, ma è interessante vederlo applicare da un organismo giurisdizionale.


Aggiornamento del 23 maggio 2008
:

vorrei solo aggiungere che gli americani non giungono certo primi ad affermare questo principio, quanto meno relativamente al software e mi piace citare una pronuncia del Tribunale di Milano, 3 giugno 2002 (in AIDA, 2002, 838), secondo la quale la cessione di un esemplare di un software a tempo indeterminato ed a fronte del pagamento di un prezzo unitario non corrisponde ai requisiti della locazione previsti dal quindicesimo “considerando” della direttiva CE 91/250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, ma va qualificata come vendita, con conseguente operatività del principio dell’esaurimento, di cui all’art. 64 bis l.d.a., in base al quale la facoltà esclusiva dell’autore, o comunque del titolare dei diritti di sfruttamento economico del software, di trarre profitto dall’opera dell’ingegno, rimane circoscritta alla prima vendita degli esemplari della stessa, e quindi chi ha acquistato un esemplare dell’opera può disporre del bene, anche cedendolo a terzi.

domenica 18 maggio 2008

Beati loro ....

Leggo su Thelawyer che Norton Rose (importante "law firm", attiva anche in Italia) ha deciso di "limitare" gli stipendi di praticanti e avvocati di fresca nomina, rispettivamente, a 35.700 e 63.500 sterline (la sterlina vale attualmente un euro e mezzo, più o meno).

E, leggendo questo ulteriore articolo, non si tratta di casi isolati.

Cifre che fanno impallidire anche quelle che vengono riportate in un articolo di Top Legal che riprendo da Scriptabanane.

Come riportato da Scriptabanane (ma come possono confermare molti avvocati) sono cifre che non riflettono certo la media dei guadagni della professione forense e men che meno i livelli iniziali.

Certo, si tratta dell'elite, poche migliaia di professionisti molto specializzati in una professione molto inflazionata, di orari di lavoro che richiedono un'impegno enorme e una grande preparazione, ma si tratta di stipendi che molta gente riceve solo a fine carriera.

Beati loro.

Il fatto è che certe operazioni (specie internazionali) senza l'intervento di certi studi non vanno in porto o vanno in porto con molte difficoltà. Per il resto, sulle questioni 'normali' questi studi non mi hanno mai risolto un problema, anzi, mi sono spesso trovato di fronte a schemi preparati per qualche altra operazione, buoni allo stesso modo in Italia come a Singapore (cioè verbosi e poco centrati), ovviamente pagati a caro prezzo ....

Bah ... il problema è però la polarizzazione della professione (anzi, del lavoro e della società in genere): da una parte un'elite di pochi (con, però, orari e impegni professionali/sociali che mettono sotto stress la vita privata, o quello che ne rimane) e dall'altra la massa che comunque, anche quando lavora tanto, guadagna molto meno (talvolta trovandosi a rischio di essere assorbita negli strati meno "agiati" della popolazione).

E' la realtà di una società che diventa sempre più competitiva e nella quale è sempre più difficile "vincere" l'equilibrio.

mercoledì 14 maggio 2008

Quello stato di completo benessere ....

Non sto parlando del mio stato attuale ... in questi giorni sono un po' stanco e acciaccato e il "completo benessere" è di là a venire.

Sto, invece, leggendo il D.Lgs.81/2008 (il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi lavoro), che entra in vigore domani.

Ebbene, all'articolo 1 leggo la seguente definizione: "salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità".

Interessante il concetto che salute (specie in ottica di prevenzione) non si identifichi con la semplice assenza (attuale) di malattia.

Ma il "completo benessere fisico, mentale e sociale"?

Per carità, il concetto non è frutto del volo pindarico di un anonimo funzionario dell'ufficio legislativo del ministero ma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nonostante l'autorevole fonte, trovo che l'inserimento di un concetto del genere in un testo dedicato alla disciplina della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro abbia un che di "lunare" e - lasciatemelo dire - di irridente per tutti quanti si recano a lavorare ogni giorno e desidererebbero ardentemente (e sanamente) essere da qualche altra parte .....

O sono solo io?



martedì 6 maggio 2008

Diritto di cronaca e dichiarazioni diffamatorie di terzi

A proposito della polemiche seguite alla recente trasmissione di Michele Santoro:
"Il giornalista che, assumendo una posizione imparziale, riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi può essere scriminato [*] in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sé” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista, presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore. L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati.
Per distinguere il lecito dall’illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, essendo evidente che in questo ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all’art. 110 cod. pen.."

Cassazione Sezione Terza Civile n. 10686 del 24 aprile 2008



[*] "scriminato": espressione legalese che significa "esonerato da responsabilità"
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