mercoledì 14 luglio 2010

Privacy giornalismo

La notizia del deposito della sentenza (n.16236 del 2010 del 6 maggio 2010, depositata il 9 luglio 2010) era stata pubblicata ieri da Il sole 24 ore con un titolo eloquente: "la libertà di informazione  prevale sulla privacy".

Non c'è che dire:  un bel titolo ad effetto, specie e fronte delle recenti polemiche sulla "legge bavaglio", che stanno varcando anche i confini nazionali, fino a giungere all'ONU ....

Anche indipendentemente dal momento politico in cui si colloca (non nascondiamoci  dietro ad un dito...) è una sentenza interessante (e pienamente nel solco della tradizione della nostra Suprema Corte).

Di seguito riporto la parte finale della motivazione:

Ne consegue che detta modalità di fare informazione non comporta violazione dell'onore e del prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorrano: l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti; l'uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale.
Inoltre, il giornalismo di inchiesta è da ritenersi legittimamente esercitato ove, oltre a rispettare la persona e la sua dignità, non ne leda la riservatezza per quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (ai sensi dell'art. 2 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 675; dell'art. 20 D.lgs. n.467/2001 e dell'art. 12 del D.lgs. n.196/2003).
Viene dunque in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l'attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritta personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite.
In particolare, è da considerare in proposito che, pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all'art. 15 Cost., detta prevalenza del fondamentale e insopprimibile diritto all'informazione si evince da un duplice ordine di considerazioni :
a) innanzitutto l'art. 1, 2°comma, Cost., nell'affermare che "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei lìmiti della Costituzione", presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1, l°comma, Cost.), a tal fine predisposti dall'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione (e quindi a maggior ragione, per quanto esposto); vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano" (nel senso rigorosamente tecnico-giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di inte resse pubblico.
b) Inoltre, non può non sottovalutarsi che lo stesso legislatore ordinario, sulla base dell'ampia normativa sopra richiamata, ha ricondotto reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela dell'informazione; tant'è vero che in proposito, nel Lo stesso Codice deontologico dei giornalisti (relativo al trattamento dei dati personali) all'art. 6 si legge testualmente che "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Commenti o opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; come anche deve ricordarsi che con Risoluzione dell'assemblea n.1003 del 1°luglio 1993, relativa all'etica del giornalismo, il Consiglio d'Europa ha, tra l'altro, affermato che "i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e del la società, una responsabilità morale che deve essere sottolineata, segnatamente in un momento in cui l'informazione e la comunicazione rivestono una grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l'evoluzione della società e della vita democratica".
 

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