La sentenza 7155 del 2011 della Corte di Cassazione, depositata solamente il 24 febbraio 2011, sta già facendo scalpore.
Siamo sempre stati abituati a pensare che la stampa non si sequestra, salvi i casi eccezionali previsti dalla legge e d'altronde così e scritto sulla Carta Costituzionale.
Adesso spunta questa sentenza, segnalata dal sempre attento Marco Scialdone, che evidenzia la novità di quanto ora sostenuto dalla Suprema Corte, secondo la quale il divieto costituzionale di sequestro nei confronti della stampa non si applica al sequestro preventivo, ossia al sequestro motivato con l'esigenza di evitare che il reato (nel caso in questione, una diffamazione) giunga ad ulteriori conseguenze.
Una bella 'novità', resa poi in un caso in cui (sequestro di blog) la questione dell'applicabilità della legge sulla stampa non aveva alcuna rilevanza (la questione aveva già formato oggetto della sentenza 10535/2008).
Quale la motivazione? In sintesi si sostiene che l'art.21 della Costituzione non poteva riferirsi al sequestro preventivo (il sequestro operato per impedire che si protraggano o aggravino le conseguenze del reato), introdotto nel nostro ordinamento solo con il codice Vassalli del 1998, ma solo al sequestro probatorio (ossia al sequestro finalizzato solo ad acquisire le prove del reato), unica forma prevista al tempo della Carta Costituzionale.
L'argomentazione è, però, insostenibile: innanzitutto non è vero che prima del 1998 in Italia non esistessero i sequestri preventivi: esisteva il "sequestro penale" che aggiungeva alle funzioni del sequestro probatorio le funzioni di prevenzione dei reati. Si sequestravano già allora le merci alterate o contraffatte, gli esplosivi, gli oggetti pericolosi, la stampa pornografica .. etc,. anche quando ai fini probatori erano sufficienti i verbali di ispezione o perquisizione ... Chi ha la mia età, poi, ricorda bene, i "pretori d'assalto" che - in tempi più recenti - dell'uso preventivo del sequestro ne fecero un fenomeno di costume e qualche volta di colore ....
Ma l'argomento letterale è insuperabile: la Carta Costituzionale prevede che il sequestro sia previsto da una norma espressa di legge che deve inoltre indicare per quali delitti il sequestro può essere consentito e nemmeno implicitamente l'emanazione del codice Vassalli ha ampliato i casi di sequestrabilità della stampa.
E la chicca sono le tre sentenze citate dalla Corte di Cassazione a supporto della posizione espressa: delle tre solo la prima (del 2006) sostiene (in motivazione, poichè la massima ufficiale non la evidenzia) la tesi della sequestrabilità: le due più recenti si esprimono in senso assai netto per l'opinione contraria.
Bah ...
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1 commento:
E meno male che la Cassazione dovrebbe garantire la nomofilachia.... due interpretazioni diverse su una breve sentenza.... ;-)
In effetti dopo averla letta ho avuto vari dubbi, per questo ho preferito l'interpretazione "adeguatrice" (se mi passate il termine), sulla base delle precedenti pronunce, giusta anche una della medesima sezione (caso Merateonline). Partendo dal presupposto che non tutte le sentenze pongono principi universali, e che si deve contestualizzare, credo che tale sentenza non faccia altro che dire che internet e stampa sono due cose diverse, per cui l'informazione online non è necessariamente stampa e quindi può essere soggetta al sequestro preventivo.
Mi sembra più logico vederla così piuttosto che pensare che con una così breve sentenza si siano posti dei principi "eversivi" che potrebbero portare alla sequestrabilità della stampa anche cartacea.
Poi il punto se internet e stampa sono o non sono assimilabili, in che quantità, ecc...., è opinabile, ma questo è ben altro discorso.
Si vedrà...
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