I fatti: nel 2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì avvia un’indagine preliminare nei confronti del sig. Schwibbert, che deteneva per la vendita un certo numero di CD contenenti riproduzioni di opere dei pittori Giorgio De Chirico e Mario Schifano. I CD, importati dalla Germania per conto di altre società in vista della loro commercializzazione nell’ambito di iniziative culturali, erano privi del contrassegno «SIAE».
Il sig. Schwibbert veniva rinviato a giudizio non già il fatto di avere riprodotto abusivamente le opere, dato che quest’ultimo era in possesso delle necessarie autorizzazioni, bensì esclusivamente perchè i CD erano privi del contrassegno «SIAE».
Nel corso del giudizio, il difensore del sig. Schwibbert ha chiesto al giudice di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte per verificare la compatibilià della normativa italiana con il diritto comunitario. Il Tribunale civile e penale di Forlì ha accolto tale istanza, ma, nell’ordinanza di rinvio, ha semplicemente incluso in allegato la memoria dell’avvocato, senza formulare precisi quesiti.
Il risultato:
Il sig. Schwibbert veniva rinviato a giudizio non già il fatto di avere riprodotto abusivamente le opere, dato che quest’ultimo era in possesso delle necessarie autorizzazioni, bensì esclusivamente perchè i CD erano privi del contrassegno «SIAE».
Nel corso del giudizio, il difensore del sig. Schwibbert ha chiesto al giudice di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte per verificare la compatibilià della normativa italiana con il diritto comunitario. Il Tribunale civile e penale di Forlì ha accolto tale istanza, ma, nell’ordinanza di rinvio, ha semplicemente incluso in allegato la memoria dell’avvocato, senza formulare precisi quesiti.
Il risultato:
"... Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata con direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, dev’essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto abbiano stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno «SIAE» in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato."
Qui la sentenza integrale
Aggiornamento delle 13.56: Daniele Minotti, nel suo blog, mi corregge: "La duplicazione non e' una condotta che ruota intorno al contrassegno. Le altre (detenzione, importazione, ecc.) sì.
E se tanto mi da' tanto... dovrebbe cadere il 171-bis e anche il 171-ter se c'e' riferimento al contrassegno".
Non è poco, perchè cadrebbero ad esempio i fatti non solo di detenzione, ma anche di distribuzione e importazione di software senza bollino, nonchè di viedocassette e altri supporti contenenti film ugualmente senza bollino, etc.
Il "bollino" svolge una funzione molto importante nel sistema della SIAE. Sicuramente vi saranno nuovi interventi legislativi a breve per "colmare il vuoto" e - dati questi legislatori e agendo sotto lo sprone dell'urgenza - difficilmente la modifica legislativa sarà per il meglio.
Stay tuned ....
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