lunedì 9 giugno 2008

I giornalisti e il segreto istruttorio

Mi riallaccio alle polemiche che stanno montando sul progetto del Governo di introdurre il divieto di effettuare intercettazioni telefoniche, se non per reati "gravissimi", e di rafforzare il divieto dei giornalisti di pubblicarle.

Sul divieto di effettuare intercettazioni telefoniche è inutile dilungarsi. E' - per lo meno per me - di tutta evidenza che l'intento sia, più che quello di tutelare la privacy dei cittadini, quello di bloccare le indagini per reati finanziari e contro la pubblica amministrazione, oltre che quello di tutelare la "faccia" dei nostri politici. L'utilità delle intercettazioni a fronte di abusi anche gravissimi sono dimostrate da recenti episodi di cronaca e stupisce che - stando alle anticipazioni giornalistiche ad oggi disponibili - nella lista dei reati per i quali le intercettazioni saranno ancora consentire manchino (oltre ai reati di cui sopra) i reati di droga e i sequestri di persona ....

Con riferimento, invece, alla pubblicazione di atti coperti da segreto istruttorio, vorrei segnalare una recente sentenza della Corte di giustizia per i diritti umani in tema di diritto di cronaca e segreto istruttorio, la sentenza 7 giugno 2007 (procedimento 1914/2002).

I fatti: due giornalisti vengono condannati per aver pubblicato un libro relativamente ad uno scandalo (riguardanti, tra l'altro, un programma di intercettazioni illegali disposto dal governo francese) basato su atti della successiva inchiesta della magistratura. Nel libro venivano infatti riportati - tra l'altro - i contenuti di processi verbali di dichiarazioni rese all'autorità inquirenti.

La difesa dei giornalisti è basata :
  • sul fatto che le notizie pubblicate e gli stralci delle dichiarazioni fossero state diffusi dalle stesse persone ascoltate dagli inquirenti;
  • sulla circostanza che i fatti riportati nel libro fossero ormai noti al pubblico al momento della pubblicazione del libro;
  • sulla indubbia notorietà dei personaggi menzionati e sull'altrettanto indubbio interesse pubblico a conoscere tali fatti (e gli atti che li documentano).
La difesa è accolta dalla Corte europea dei diritti umani, le cui affermazioni sono interessanti.

Innanzitutto la Corte riconosce la legittimità e opportunità di accordare una particolare tutela al segreto degli atti delle inchieste penali, sia nell'interesse del regolare svolgimento delle inchieste stesse, sia a tutela della presunzione di innocenza degli imputati.

Tuttavia la Corte osserva che occorre valutare con la massima prudenza la necessità di punire, per reato di violazione del segreto istruttorio o di segreto professionale, dei giornalisti che partecipano ad un dibattito pubblico di notevole importanza (come pacificamente nel caso in questione), e che - in generale - esercitano inoltre la funzione di “cani da guardia” della democrazia. L'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo tutela, infatti, il giornalista che pubblichi secondo correttezza fatti veri e seriamente accertati.

La Corte ha così ritenuto che il giornalista meriti tutela anche di fronte ad una violazione del segreto istruttorio, in particolare, quando di fatto le informazioni propalate erano di fatto già diventate pubbliche per fatto di terzi e gli stralci di atti sono state comunque pubblicati nell'ambito dell'esercizio di un diritto di cronaca altrimenti corretto e solo per corroborare e documentare i fatti pubblicati.

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