domenica 25 aprile 2010

Bella ciao .... (coro e banda dall'Armata Rossa).




Coro e banda dell'Armata Rossa
via letturalenta.net


Visto il momento, trovo molto appropriato il riferimento all'Armata Rossa.

Siamo ormai lontani dalla guerra fredda e dovrebbe essere il momento di ritrovare un po' di oggettività storica, e invece .... si assiste ad atteggiamenti che hanno l'unico fine di creare polemiche politiche pretestuose ed inutili (sottacendo tra l'altro la responsabilità dei nazi-fascisti nello scatenare una guerra di inaudita ferocia come la seconda guerra mondiale).

Senza nulla togliere allo sforzo degli americani (ma anche agli inglesi, francesi, neozelandesi, polacchi, nepalesi e tutti gli altri popoli che hanno mandato i loro soldati a liberare l'Italia dai nazi-fascisti), non è in Italia, né in Normandia, né in Inghilterra che si è vinta la guerra, ma nelle pianure dell'est.

Sempre senza nulla togliere agli altri alleati dei sovietici, nessuna nazione ha pagato un tributo così alto all'aggressione nazista: oltre 20 milioni di morti (si stimano 8 milioni di morti tra i militari e oltre 12 tra i civili).

Se nell'immaginario di noi occidentali, la seconda guerra mondiale sono la battaglia d'Inghilterra e lo sbarco in Normandia, la realtà è che lo scontro più aspro e feroce si sviluppo nelle pianure e nelle steppe dell'est, dove le forze nazi-fasciste scatenarono una vera guerra di distruzione: oltre ai 20 milioni di sovietici, perirono oltre 6 milioni di polacchi (questi, per la verità, almeno parzialmente una co-produzione russo-tedesca ...) un milione di Iugoslavi (e qui con un contributo del Regio Esercito), 500.000 Ungheresi, 350.000 lituani, 300.000 greci (come per gli iugoslavi ...) ... a dimostrazione della ferocia estrema degli scontri in una zona con non conobbe pace per quasi sei lunghissimi anni. Senza voler far classifiche, le perdite di statuntitensi e inglesi (circa 400.000 per ciascun paese) furono in realtà inferiori a quelle subite dagli italiani stessi nonostante le perdite inglesi e statunitensi comprendano anche quelle subite nella campagne del pacifico (contro i giapponesi ) ai quali gli italiani rimasero estranei ....

E allora, con buona pace di Cirielli (che comunque passerà alla storia per la legge da lui prima proposta e poi rinnegata ....) voglio riservare un ringraziamento (unitamente ai loro ex alleati statunitensi, inglesi, francesi ....) anche ai milioni di russi, ucraini, siberiani, kirghisi, uzbeki ... che combatterono il nazifascismo come alleati degli statunitensi.

E meno male, questo sì, che grazie agli americani (e agli accordi di Yalta) le armate di Stalin non arrivarono fino a qui.

Ma la liberazione dal nazifascismo la dobbiamo ricordare.

Perchè nessun sistema economico e politico (e il nazifascismo, che non fu meno mostruoso del 'socialismo reale', ne è la prova eclatante) ha in sè l'immunità dal totalitarismo e dalla tirannia.

L'immunità passa prima di tutto da una visione più serena e disincantata della storia .... 

giovedì 22 aprile 2010

Idee poche ma confuse.

Si ricomincia.

Scade domani il termine per la presentazione in senato di emendamenti per la discussa (contro)riforma della professione forense.

Idee poche ma confuse.

Se da un lato abbiamo un ministro della Giustizia che da un lato non presenta emendamenti, ma dall'altro sollecita ripensamenti in ordine alla bozza in esame (!?!), dall'altro ancora abbiamo una classe forense sempre più spiazzata dalla situazione attuale.

Questa è la "battaglia del grano" e francamente è una battaglia che capisco. Avevo già scritto che ormai non sono più i dipendenti quelli che scioperano, ma padroncini e professionisti ..... Ora, proprio nel momento in cui i dipendenti, con la (contro)riforma della contrattazione collettiva (e il "depotenziamento" del contratto collettivo nazionale) stanno perdendo la garanzia stessa del salario minimo, gli avvocati che chiedono? I minimi obbligatori (ossia garantiti per legge).

Siamo al welfare forense (la definizione "welfare delle professioni" è del "Sole 24 ore") ....

Bene.

Alla fine hanno ragione loro. La riforma è una chiavica e alla fine finirà con l'emarginarli ulteriormente. Ma è il principio che conta: che ce ne frega del mercato che mette il povero contro il più povero?

Non me ne frega niente. Tanto la paura fa novanta e di fronte al questa crisi una classe forense in crisi di 'status' e che rischia di dover affrontare un probabilissima riduzione della giustizia (si chiami 'processo breve' o privatizzazione della giustizia del lavoro, il risultato è lo stesso: riduzione del contenzioso giudiziale) non ragiona e non ragionerà.

L'unica cosa che mi interessa che non mi neghino il diritto di far valere l'esame di abilitazione congelato dalla normativa emanata a fronte della precedente crisi (quella degli anni '30) e conseguente (contro)riforma.

E quindi forza con gli emendamenti, perché se alcune norme sono state cancellate dalla camera, restano norme (come l'art.2, comma 3) che possono precludere a chi non è attualmente iscritto la futura iscrizione all'albo degli avvocati.

A presto.

giovedì 15 aprile 2010

Il virus che ti fa causa

La paura fa novanta e lo sanno bene i truffatori.

Gli elementio fondamentale di ogni truffa sono il desiderio di guadagno (immeritato) o la paura: solo così il truffato infila da solo la testa nel cappio ...

E allora perchè non sfruttare l'onda di inquietudine lasciata da iniziative come quelle di Peppermit o della famigerata Logistep (e magari - diciamolo - il senso di colpa di 'alcuni' navigatori che amano un po' troppo la musica gratis ....)?

E allora è comparso in rete un virus che si 'traveste' da programma di controllo anti-pirateria e che fa apparire una schermata in cui si contesta il ritrovamento di file piratati, prospettando gravi sanzioni a meno che l'utente non accetti di pagare subito una somma a titolo di transazione.

Tutto falso, ovviamente. E l'ulteriore beffa è che il sito indicato per accogliere la transazione tramite carta di credito è un sito non collegato ad alcun circuito di pagamento, ma un sito fasullo (una specie di sito di phishing) che raccoglie dati di carte di credito per futuro uso ....

martedì 13 aprile 2010

Consapevolezza ...

"Per chi ha la consapevolezza
basta solo un accenno.

Per la massa degli indifferenti
la mera conoscenza è inutile
".


La citazione l'ho trovata sul frontespizio di un romanzo che ho recentemente comprato (L'albero dei giannizzeri di Jason Goodvin) e mi ha molto colpito.

Forse viviamo l'era dell'informazione; probabilmente viviamo l'epoca dell'indifferenza. Sicuramente non viviamo l'epoca della consapevolezza.

E qui mi fermo, perchè non sono un filosofo o un guru.

Torno al libro (un romanzo, appunto) e poi vi dico.

lunedì 12 aprile 2010

"siamo al top...." (upgraded)

Oggi è stata depositata la sentenza del caso Google-Vivi Down e, non appena avuta la notizia, mi sono precipitato a leggerne la motivazione.

Una lettura interessante da un lato e un po' deludente dall'altro.

Interessante la ricostruzione dei fatti, con tanto di ampi stralci dei verbali delle indagini di Polizia Giudiziaria e delle testimonianza.

Un po' deludente (per lo meno a mio parere) la parte di motivazione vera e propria: molti aspetti sono solo accennati e - anche se confesso di aver letto solo sommariamente le 111 pagine (!) della sentenza - fatico a cogliere il punto in termini concettuali, specie in termini di nesso tra la mancanza dell0 informativa (all'utente?) e accettazione del rischio di violazione dei diritti (dell' "interessato").

Una frase come quella che segue "Esiste quindi, a parere di chi scrive, un obbligo NON di controllo preventivo dei dati immessi nel sistema, ma di corretta e puntuale informazione, da parte di chi accetti ed apprenda dati provenienti da terzi, ai terzi che questi dati consegnano" fatico a collocarla sia nel contesto del d.Lgs.70/03 che nel contesto della normativa sulla data protection.

Lascerei per ora la parola agli esperti.

Molto istruttiva è, peraltro, la parte di ricostruzione del fatto relativa in particolare alla verifica della compliance di Google Italy S.r.l. rispetto alle normative italiane (pag.46 e s.s.).

Istruttivo: la policy pare fosse, nelle giurisdizioni extra USA, quella di non rimuovere contenuti diffamatori senza ordine di un giudice (o salvo che un avvocato non dimostrasse loro che non vi era spazio per difendere il contenuto contestato) e che di fatto nessuno o quasi degli avvocati italiani abbia mai avuto neppure risposta ai numerosi reclami presentati negli anni ...

E stando alla ricostruzione del Giudice, non si tratterebbe di incidenti o casi isolati, ma di un atteggiamento che - almeno fino a tutto il 2006 - sarebbe stato di totale disinteresse rispetto alla normativa italiana.

Bello. Ma piu' bella è stata la risposta che sarebbe stata data dal responsabile legale per l'Europa ad una richiesta di Google Italy, priva di supporto legale interno, di rivedere le policy interne in materia di privacy alla luce della normativa italiana: "siamo al corrente della vigente legislazione .... e 'siamo al top' su questo tema" ........


Aggiornamento del 14 aprile 2010.

E' sempre istruttivo poter osservare come si comporta una grande società nell'entrare in un nuovo mercato, specie quando questo mercato si trova in un piccolo paese molto lontano.

Tuttavia, discutendo di rispetto di normative, il primo punto da porsi è - ovviamente - quello dell'applicabilità di tali normative.

E questa mattina mi trovo questo commento di Bruno Saetta:
"Comunque ..., la condanna è per violazione dell'art. 167 c. privacy, che prevede una pena per chi tratta dati sensibili in assenza di consenso.
In realtà Google Italia (i 3 sono dirigenti di G Italia) non tratta alcunché, casomai è G Inc a trattare, e la stessa polizia postale ammette (13/11/06) che il contenuto era all'estero, negli USA. Ma il giudice dice che comunque ci sarebbe stato un trattamento a Milano.
La normativa privacy si applica anche a trattamenti avvenuti all'estero, se l'azienda ha una sede in Italia (per il giudice G Italia è collegata a G Inc) e degli strumenti in Italia, "salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione Europea". Che poi è il caso specifico, cioè i dati transitano verso gli Usa dove vengono trattati. Nello specifico il trattamento consiste nella conservazione del video per 2 mesi, ma il trattamento è avvenuto negli USA."
Certo che il trattamento è avvenuto negli USA: finalità e modalità del trattamento sono decise negli USA, le infrastrutture sono negli stati Uniti e persino i reclami ricevuti da Google Italy sono gestiti da là. Gli stessi imputati sono innanzitutto dipendenti di società straniere del gruppo Google e designati esponenti di Google Italy proprio in virtù di tale loro veste.

Tenuto conto che l'utente si collega direttamente alle infrastruttura di Google Inc (Google Italy agisce da interfaccia prevalentemente nella raccolta della pubblicità) non possiamo dire che neppure la raccolta dei dati avvenga in Italia.

E allora che c'entra l'informativa? Nulla, specie se quella che si imputa non è l'informativa all'interessato (prevista dalla legge, ove applicabile) ma l'informativa al soggetto che ha raccolto i dati (oggettivamente non prevista in alcuna norma ...).

Inapplicabile la legge sulla 'data protection' (continuo ad essere piuttosto allergico a chiamarla normativa sulla privacy), vincolata ad un principio espresso di territorialità, la condotta di diffusione dei dati nel territorio della Repubblica non è priva di rilevanza, ma va valutata alla luce dei principi di divieto dell'obbligo generale di sorveglianza e delle limitazioni di responsabilità degli internet service providers di cui agli art.14 e seguenti del D.Lgs.70/2003.

Si potrebbe, a mio avviso approfondire la questione dell'applicabilità a Google Video delle normative di cui sopra. Proprio la recente sentenza 23 marzo 2010 della Corte Europea di Giustizia (cfr. in particolare il punto 118) non ha affatto riconosciuto a Google lo status di intermediario 'neutro' ai fini dell'applicazione della disciplina di esenzione di responsabilità prevista dalle norme europee sul commercio elettronico (delle quali in D.Lgs.70/2003 costituisce attuazione) rinviando al giudice nazionale l'esame relativo e in particolare indicando specificamente il tema dell'indagine ("è invece rilevante il ruolo svolto dalla Google nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave").

lunedì 29 marzo 2010

Le toghe e il codice ... libero

Nel panorama un po' desolante della giurisprudenza italiana in maniera di software, possiamo ora registrare - udite! udite! udite! - un intervento della Corte Costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale è stata promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che lamentava che una legge della regione Piemonte in materia di promozione del software libero violava le leggi sulla concorrenza.

Ora, l'accusa al software libero di violare la normativa sulla concorrenza, per quanto per certi versi paradossale, non è nuova: in alcuni casi si è sostenuto che il software libero facesse concorrenza sleale al software proprietario praticando 'prezzi predatori' (in quanto distribuiti gratuitamente), in altri casi ci si è appuntati sul carattere 'virale' delle licenze open source, ossia sul fatto che le licenze open source consentono la libertà di rimodificare e distribuire il software 'libero' a condizione di distribuire a propria volta il software libero solo con pari libertà.

La prospettiva della Presidenza del Consiglio era più, come dire, terra-terra, in termini di violazione della competenza statale in materia di concorrenza.

La sentenza è prevalentemente tecnica e tecnicamente affronta le problematiche poste dalla legge della Regione Piemonete.

Tuttavia la sentenza risulta a mio avviso molte importante. In primo luogo, in un panorma che ora vedeva poco più di questo articolo di Carlo Piana, riconosce la dignità (e legittimità giuridica) delle licenze di open source, sia in quanto evidenzia una cosa che secondo me è basilare, e cioè che il fenomeno open source, ossia il fenomeno legato all'affermarsi delle licenze 'pubbliche' (come l'ormai famosa e ubiquitaria GPL) è un fenomeno giuridico.

Cito testualmente la sentenza:

"si deve ancora ribadire che i concetti di software libero e di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una caratteristica giuridica. In sostanza, ciò che distingue il software libero da quello proprietario è il differente contenuto dell’accordo negoziale (licenza), posto a fondamento della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma; e la scelta circa l’adozione dell’uno o dell’altro modulo negoziale appartiene alla volontà dell’utente".

mercoledì 3 marzo 2010

Google: vediamo di guardarci un po' dentro ...

Il silenzio degli atti processuali è destinato a durare ancora un po'.

A fronte di un un processo singolarmente privo di fughe di notizie (e celebrato a porte chiuse su precisa richiesta di google stessa) e di una campagna mediatica invece ormai del tutto abituale per gli scenali italiani, i magistrati cominciano a 'sbottonarsi'.

E così ieri su l'Espresso, i Sostituti Procuratori milanesi che hanno sostenuto l'accusa replicano a Google.

Il punto è semplice, quanto - in certo modo - sorprendente: la legge (il D.lgs.70/93) espressamente esclude dall'applicazione della disciplina di esenzione dei provider le materie regolate dalla disciplina della privacy.

Già: l'art.1 comma 2, ripreso pari pari dalla direttiva 2000/31/CE , che dichiara che:
"La protezione dei singoli relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, che sono integralmente applicabili ai servizi della società dell'informazione. ...L'applicazione della presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il regime di responsabilità per gli intermediari. ....."

In sostanza la norma stessa che introduce le esenzioni per i provider, fa integralmente salva la normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il risultato? La disciplina speciale prevista per i provider non è applicabile ai servizi oggetto della normativa sui dati personali. Sotto questo profilo la normativa è persino più chiara e tranchant dell'art.1 del D.Lgs.70/2003 ...

Ma ciò vuol dire che il provider potrà applicare la disciplina esentativa degli art.14, 15 e 16 (oltre a poter invocare l'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza ai sensi dell'art.17) solo per violazioni di copyright, concorrenza o pornografia (non pedo, perchè avremmo il problema del consenso del 'modello') e non per violazioni della disciplina dei dati personali (foto o altre informazioni pubblicate senza consenso o - nel caso di 'sensibili' - al di fuori delle autorizzazioni del Garante?

Out-law (che non è un sito di pirati o di smanettoni, ma una rispettabile law firm inglese specializzata in outsourcing e ICT in genere) sta dicendo di si, con un pezzo dal titolo significativo (e significativamente dissonante nel panorma di pubblica lapidazione dell'Italia e dei suoi giudici): "Google convictions reveal two flaws in EU law, not just Italian law" (ossia "le condanne nel caso google rivelano due falle nella normativa italiana ed europea". L'articolo è basato sulle osservazioni di un esperto italiano, l'avv.Elvira Berlingieri.

Follie?

Non so, certo è che la lettera delle legge suggerisce (e forse impone) certe conclusioni.

I precedenti casi giurisprudenziali italiani (The Pirate Bay e Mediaset-YouTube) vertevano in materia di copyright, questo è il primo che affronta il conflitto tra privacy e disciplina dei provider.

Quello che sapevo era che la norma era nata proprio a seguito di casi come Compuserve e Altern.org che vertevano proprio sull'abuso di dati personali (pubblicazione senza consenso di foto) e ora scopro (sicuramente per ignoranza mia) che l'applicazione della normativa suo dati personali andrebbe fatta comunque e sempre salva ...

Comunque sia ci voglio riflettere.

mercoledì 24 febbraio 2010

Il giorno del giudizio ...

Il processo era in corso da tempo, oggi la sentenza.

Condannati tre dirigenti di google per la pubblicazione (quasi quattro anni fa) del video che mostrava un alunno disabile crudelmente sbeffeggiato dai compagni sotto lo sguardo di un insegnate.

Comprensibilmente la sentenza sta facendo il giro del mondo e i commenti sono quanto meno perplessi (quando non del tutto fuori tono).

In questo fiume di bit è difficile trarre qualche indicazione seria, posto che la motivazione della sentenza è nota e il processo si svolto a porte chiuse (su richiesta degli avvocati di google).

Premetto che rimango perplesso sull'esito del giudizio, soprattutto in una prospettiva non giuridica e partendo dalla considerazione che è stata proprio l'enorme pubblicità data al filmato da google che ha consentito di scoprire il ripugnante comportamento dei compagni del disabile e di venire in suo aiuto.

Tuttavia l'aspetto giuridico è a mio avviso molto meno chiaro di quanto non si pensi.

Le norme non prevedono affatto un'esenzione assoluta di responsabilità per i soggetti che pubblicano contenuti altrui sui siti.

L'esenzione è relativa ai servizi di trasporto ('mere conduit'), chaching e hosting (art.14, 15 e 16 D.Lgs.70/03).

Siamo sicuri che l'attività di google video sia mera servizio di hosting? Ci voglio pensare: google non solo acquisisce dall'utilizzatore dei servizi "una licenza eterna, irrevocabile, mondiale, priva di royalty e non esclusiva a riprodurre, adattare, modificare, pubblicare, eseguire pubblicamente, visualizzare pubblicamente e distribuire " qualsiasi contenuto che venga caricato sui suoi server, ma promuove attivamente alcuni contenuti, sia pure con strumenti automatizzati (quali gli elenchi di video più visualizzato o i suggerimenti nelle ricerche).

Ma farsi cedere i diritti e promuovere la diffusione non sono le attività tipiche di un editore?

Come dicevo, ci voglio pensare.

Temo pero' che abbia colto nel segno Marco Scialdone quando afferma che "YouTube e i servizi similari siano degli ibridi che non rientrano pienamente in nessuna delle tre categorie di esenzione immaginate dal legislatore comunitario. Questa è la ragione per cui anche la giurisprudenza fa fatica ad inquadrarne le relative condotte". Oltretutto nel campo del penale ci vorrebbe un elemento soggettivo (da dimostrare in concreto).

Tuttavia la motivazione la vorrei proprio leggere.

Che poi la soluzione (e la legge) mi soddisfi, è un altro conto.


domenica 7 febbraio 2010

Pigs in the wind ..

C'è poco da stare allegri.

Nei giorni scorsi un po' tutti i giornali italiani ci hanno spiegato che la recente caduta delle borse è legata ai dubbi circa la tenuta di alcuni paesi europei che hanno un debito un po' troppo 'gonfiato' e che sarebbero Portogallo, Irlanda e Grecia.

Questi paesi sono in difficoltà anche perché spendono quasi il 40% del gettito fiscale solo per ripagare il debito e sostanzialmente possono finanziarlo solo con nuovo debito (titoli di stato) che fanno sempre più fatica a piazzare.

Gli esperti avrebbero coniato il termine PIGs (maiali) per riferirsi a questi paesi.

Non mancano di un certo (cinico) spirito, questi 'esperti'.

C'è, però, poco da ridere, almeno per noi: nonostante i rassicuranti articoli dei media italiani il termine comunemente usato negli Stati Uniti è PIIGs (Portogallo, Irlanda, ITALIA e Grecia) ......

Del resto il nostro debito pubblico è in percentuale uno dei più alti del mondo, ben più alto degli altri 'maialotti'.

mercoledì 3 febbraio 2010

L'orrore economico

Quando ho comperato questo libro, nel 2000, ero stato attratto dalla critica del Corriere: si trattava di una stroncatura così pesante, ideologica e ottusa che mi era parso chiaro che il libro aveva colpito un nervo scoperto e che meritava una lettura ....

Una lettura interessante anche se, a sua volta, densa di ideologia e autoreferenzialità.

Il tema, però, della sparizione del lavoro (inteso come impiego) e dell'aumento della disoccupazione come fenomeni non transitori ma strutturali della nuova società e vero motore dei cambiamenti dell'epoca attuale mi faceva riflettere.

Il tempo è passato.

Eppure i nostri padri e i nostri nonni e i loro nonni vivevano di lavoro stabile e allora ogni altra forma di lavoro (il termine precariato non era stato inventato, allora c'erano i braccianti a giornata, i soprannumerari negli uffici e le professioni più antiche ....) era il regno dei disperati ....

Come si fa ad immaginare un mondo dove l'occupazione regredisce strutturalmente (e gli occupati sono a loro volta additati ai disoccupati come la vera anomalia)?

Alcuni giorni fa lo rivedo in ristampa da Feltrinelli e devo dire che un brivido mi è sceso lungo la schiena: possibile che fosse tutto già così chiaro più di dieci anni fa fa?

Eppure la spiegazione si trova sul dorso stesso del libro:
"Niente indebolisce, niente paralizza come la vergogna. E' un sentimento che altera sin dal profondo, lascia senza risorse, consente qualunque influenza dall'esterno, riduce chi la patisce a diventare una preda: da qui l'interesse dei poteri a farvi ricorso e a imporla. E' la vergogna che permette di fare le leggi senza incontrare opposizione , e di trasgredirle senza temere proteste. La vergogna dovrebbe essere quotata in Borsa: è un elemento importantissimo del profitto ..."

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