Da anticipazioni rilasciate sulla lista dataprotection.it dell'ottimo Alessandro Monteleone, sarebbe in corso di pubblicazione un "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria".
Sarà presumibilmente pubblicato a breve sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.
Non conosco il contenuto di questo "codice deontologico", alla cui elaborazione hanno quanto meno partecipato esponenti dell'avvocatura (oltre che, immagino, rappresentanti degli investigatori privati e altri soggetti), ma l'argomento "protezione dei dati personali" è un argomento per sua natura invasivo e la materia "regolamentata" (perché di vera e propria norma regolamentare si tratta), ossia il diritto di difendersi in giudizio (e, più in particolare, il diritto di difendersi provando) è materia di immediata rilevanza costituzionale, oltre che il fondamento stesso della professione di avvocato e - ovviamente - di investigatore privato.
Vi saranno sicuramente delle critiche "di categoria", specie da parte di quegli avvocati ritengono che la categoria dovrebbe essere esentata dall'applicazione della normativa in materia di dati personali ....
Il fatto, poi, di "subire" un codice deontologico promosso da un'autorità esterna all'avvocatura, costituisce senz'altro (per gli avvocati) un fattore di novità e di forte rottura con il passato.
I problemi, però, a mio avviso sono altri.
Infatti i temi di possibile conflitto tra diritto alla tutela dei dati personali (non confondiamo la data protection con la "semplice" privacy) e diritto alla difesa (ed esercizio concreto delle professioni di avvocato e di investigatore privato) sono molteplici, sia in tema di onere di informativa, che di obbligo di ottenere eventualmente il consenso dell'interessato, che di pertinenza del trattamento, che di liceità stessa del trattamento (specie in tema di "dati sensibili" dove vi sono norme che - a distanza di oltre 10 anni - ancora attendo mi vengano spiegate, come quella che prevede che i "dati sensibili" possono essere trattati solo se è in gioco un diritto di rango pari o superiore ....). Mi chiedo se sia corretto affidarne il contemperamento ad un "semplice" regolamento, sia pure emanato sulla base dei lavori di un gruppo di rappresentanti dei professionisti più direttamente interessati .....
Attendo curioso.
Sarà presumibilmente pubblicato a breve sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.
Il codice deontologico costituisce applicazione dell'art. 135 del D.Lgs.196/03, il quale prevede che: "Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge".
Come molti argomenti in materia di protezione dei dati personali, questo "codice deontologico" susciterà senz'altro discussioni e - fatalmente - polemiche.Non conosco il contenuto di questo "codice deontologico", alla cui elaborazione hanno quanto meno partecipato esponenti dell'avvocatura (oltre che, immagino, rappresentanti degli investigatori privati e altri soggetti), ma l'argomento "protezione dei dati personali" è un argomento per sua natura invasivo e la materia "regolamentata" (perché di vera e propria norma regolamentare si tratta), ossia il diritto di difendersi in giudizio (e, più in particolare, il diritto di difendersi provando) è materia di immediata rilevanza costituzionale, oltre che il fondamento stesso della professione di avvocato e - ovviamente - di investigatore privato.
Vi saranno sicuramente delle critiche "di categoria", specie da parte di quegli avvocati ritengono che la categoria dovrebbe essere esentata dall'applicazione della normativa in materia di dati personali ....
Il fatto, poi, di "subire" un codice deontologico promosso da un'autorità esterna all'avvocatura, costituisce senz'altro (per gli avvocati) un fattore di novità e di forte rottura con il passato.
I problemi, però, a mio avviso sono altri.
Infatti i temi di possibile conflitto tra diritto alla tutela dei dati personali (non confondiamo la data protection con la "semplice" privacy) e diritto alla difesa (ed esercizio concreto delle professioni di avvocato e di investigatore privato) sono molteplici, sia in tema di onere di informativa, che di obbligo di ottenere eventualmente il consenso dell'interessato, che di pertinenza del trattamento, che di liceità stessa del trattamento (specie in tema di "dati sensibili" dove vi sono norme che - a distanza di oltre 10 anni - ancora attendo mi vengano spiegate, come quella che prevede che i "dati sensibili" possono essere trattati solo se è in gioco un diritto di rango pari o superiore ....). Mi chiedo se sia corretto affidarne il contemperamento ad un "semplice" regolamento, sia pure emanato sulla base dei lavori di un gruppo di rappresentanti dei professionisti più direttamente interessati .....
Attendo curioso.
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