lunedì 10 dicembre 2007

Libertà di stampa e riservatezza delle fonti

Interessante sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo:
"La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie ad accordare alla stampa rivestono un'importanza particolare. La protezione delle foti giornalistiche è una delle pietre angolari della libertà della stampa. L'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche di aiutare la stampa ad informare il pubblico su delle domande di interesse generale. La stampa potrebbe essere perciò, meno in grado di giocare il suo ruolo indispensabile di " cane da guardia" e la sua attitudine a fornire delle notizie precise ed affidabili potrebbe trovarsi ridotta. Avuto riguardo all'importanza che riveste la protezione delle sorgenti giornalistiche per la libertà della stampa in una società democratica, uguale misura non saprebbe conciliarsi con l'articolo 10 della Convenzione che se si giustifica per una necessità preponderante di interesse pubbico. La stampa potrebbe essere perciò, meno in grado di giocare il suo ruolo indispensabile di "cane da guardia" e la sua attitudine a fornire delle notizie precise ed affidabili potrebbe trovarsi ridotta. Avuto riguardo all'importanza che riveste la protezione delle sorgenti giornalistiche per la libertà della stampa in una società democratica, uguale misura non saprebbe conciliarsi con l'articolo 10 della Convenzione che se si giustifica per un cogente interesse pubblico. ...

.....il diritto del giornalista a non rivelare le sue fonti informative non può essere considerato come un privilegio da riconoscere o non a seconda del carattere lecito o illecito della fonte, ma costituisce parte della libertà di stampa e deve essere trattato con la massima attenzione, ancor più nel caso del ricorrente, dove gli indizi erano vaghi e fondati su voci non corroborate

In generale, la" necessità" di una qualsiasi restrizione all'esercizio della libertà di espressione deve essere stabilita in modo convincente. Certo, è demandato alle autorità nazionali valutare in primo luogo se esiste un "bisogno sociale imperioso" suscettibile di giustificare questa restrizione, esercizio per il quale beneficiano di un certo margine di apprezzamento".

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