Non è consentita la sosta nelle aree riservate alle auto delle forze
dell’ordine neppure ai cittadini portatori di handicap (Corte Suprema di
Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 17689 del 14 agosto
2007).
I fatti: un disabile parcheggia su uno spazio riservato alle Forze dell'ordine e per questo viene multato.
Il disabile è però un avvocato (azz.... a quelli fare causa non costa nulla... ;-)) e fa opposizione alla multa. Nonostante il ricorso, però, perde l'opposizione sia adavanti al Giudice di Pace che, a seguito di sua impugnazione, in Cassazione.
La Corte di Cassazione si affretta a motivare affermando che tra le esigenze del disabile, pur con riconosciute ridotte capacità motorie, e le esigenze della collettività queste ultime dovrebbero prevalere visto l' "alto ... rischio di serio intralcio" all'opera di queste ultime "con evidenti ricadute negative su beni quali l'ordine, la sicurezza nonchè l'incolumità pubblica". Il disabile metteva evidentemente a rischio niente di meno che l'incolumità pubblica ....
Tanti aggettivi, tanti paroloni, ma niente di concreto.
Rimane in bocca l'amaro del dubbio che l' (amministrazione della) Giustizia abbia finito con il prevalere, perchè sono certo d'accordo che tra le esigenze del singolo e quelle della collettività queste utlime possano, previa seria valutazione, prevalere.
Qui però non è chiaro - in concreto - quali siano le esigenze della collettività. I posti riservati servivano per inderogabili esigenze di servizio o - più semplicemente - per sveltire il funzionamento dell'amministrazione della Polizia (agevolare l'accesso a Tribunali o altri uffici pubblici)? C'erano parcheggi per disabili nelle vicinanze?
Io credo che in dererminati casi l'interesse del pubblico funzionario debba cedere nei riguardi dell'interesse del singolo cittadino, ma di questo non vi è traccia nella sentenza.
Bah...
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